Obbligazioni: effetti liberatori degli assegni consegnati al creditore
Contratto di vendita - Pagamento del prezzo tramite assegno - Riscossione della somma - Effetto liberatorio - Consegna del titolo "pro solvendo"
Se il pagamento viene effettuato con assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo. Infatti, la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo". Tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo. Spetta invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza dell'11 novembre 2021, n. 33566
Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - Con titoli di credito estinzione del debito - Momento perfezionativo - Riscossione della somma portata dal titolo - Fondamento.
In tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo".
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 5 giugno 2018, n. 14372
Titoli di credito - Assegno bancario - Postdatato - Venuta ad esistenza come mezzo di pagamento - Consegna - Sufficienza - Effetto estintivo dell'obbligazione del debitore - Incasso - Necessità.
In caso di emissione di assegno bancario postdatato, la consegna del titolo, nell'identificare il distacco dello stesso dalla sfera giuridica del traente ed il suo passaggio nella disponibilità del prenditore, rileva ai soli fini della sua venuta ad esistenza, che consente al creditore di esigere immediatamente il pagamento, fermo restando che l'effetto solutorio-liberatorio si realizza esclusivamente con l'incasso della somma portata nel titolo stesso.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 12 dicembre 2014, n. 26161
Titoli di credito - Assegno bancario - In genere - Funzione solutoria - Momento perfezionativo - Riscossione della somma portata dal titolo - Configurabilità - Consegna dei titoli al creditore - Prova del pagamento - Condizioni - Mancato incasso - Onere della prova a carico del creditore - Modalità di adempimento.
In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 30 luglio 2009, n. 17749
Per l’intervento del Fondo di garanzia è necessaria la prova del veicolo non identificato
a cura della Redazione Diritto