Obbligo di pubblicità e trascrizione per tutti gli accordi
Disciplinato dall'articolo 6 del Dl n. 132 del 2014, questo istituto è in vigore fin dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sicché fin dal 13 settembre del 2014 i coniugi o ex-coniugi possono avvalersi del nuovo strumento di composizione delle crisi familiari.
Anzi, pare che l'adozione della precedente (e già citata) circolare del 1° ottobre 2014 fosse stata suggerita proprio dalla circostanza che in meno di un mese dalla sua entrata in vigore, parecchi avvocati avessero già provveduto a trasmettere gli accordi conclusi all'esito della negoziazione assistita.
La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per parte - La legge di conversione n. 162 ha, da un lato, esteso l'ambito di applicabilità della negoziazione assistita anche ai casi di coniugi o ex-coniugi con figli minorenni, maggiorenni incapaci, affetti da handicap grave o non economicamente autosufficienti e, contestualmente; dall'altro lato, introdotti dei nuovi adempimenti. Analiticamente, è stato previsto che:
•gli avvocati in sede di stipulazione dell'accordo devono, oltre che certificare l'autografia delle firme delle parti e la conformità dell'accordo medesimo alle norme imperative e all'ordine pubblico, anche dare atto di aver tentato di conciliare le parti, di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell'importanza per gli eventuali figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;
•gli accordi, entro 10 giorni dalla loro conclusione, devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente;
•il procuratore della Repubblica deve valutare la regolarità formale ovvero, in presenza di figli minori o maggiorenni ma incapaci, affetti da handicap grave o non economicamente autosufficienti, la rispondenza dell'accordo agli interessi della prole, al fine di rilasciare, rispettivamente, il nullaosta o l'autorizzazione agli adempimenti di pubblicità degli accordi negli atti di stato civile.
Ed è proprio su questi ultimi due punti in ordine ai quali si soffermano maggiormente le linee guida adottate dalla procura ambrosiana.
Gli accordi conclusi prima della conversione in legge - Né la legge di conversione, né la circolare in esame, né le linee guida della Procura si preoccupano vuoi di dettare norme specifiche di diritto transitorio, vuoi di fornire qualche indicazione operativa o interpretativa per gli accordi conclusi anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione: pare che manchi la consapevolezza della circostanza che l'articolo 6 modificato in sede di conversione fosse già vigente, applicabile e (come accennato) applicato.
Ammettendo per ipotesi che gli accordi conclusi anteriormente alla conversione in legge fossero conformi ai requisiti richiesti dalla versione originaria del Dl, questi accordi, però, ovviamente non potevano essere stipulati nel rispetto delle prescrizioni introdotte dalla legge di conversione, perché queste in allora non erano ancora né esistenti, né, tanto meno, vigenti.
Di conseguenza, ci si trova in presenza di accordi legittimi al momento della loro conclusione, ma, inevitabilmente, difformi rispetto al modello legale attualmente vigente.
Analiticamente gli accordi conclusi tra il 13 settembre e l'11 novembre 2014 sono necessariamente carenti:
•dell'attestazione da parte degli avvocati di aver tentato di conciliare le parti e di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
•del previo nullaosta rilasciato dal procuratore della Repubblica dopo averne verificato la regolarità.
Eventualmente, poi, questi accordi possono essere stati conclusi da parti assistite da un unico avvocato di comune fiducia, come il tenore letterale dell'articolo 6 allora vigente non espressamente vietava.
Volendo dare una risposta alla concreta questione posta dal succedersi delle disposizioni legislative, sembra doversi ritenere che gli accordi conclusi anteriormente alla promulgazione della legge di conversione n. 162 sono da ritenere in tutto e per tutto soggetti alla normativa previgente, costituita dal Dl n. 132, sicché esclusivamente alla stregua di questa deve essere valutata la loro validità.
Questa conclusione, imposta dall'esigenza di tutela dell'affidamento delle parti, del principio generale dell'irretroattività della legge, sancito in generale dall'articolo 11 delle preleggi, pare poi ulteriormente confermata dalla circostanza, fortemente (e correttamente) sottolineata dalla circolare n. 16 del 1° ottobre, per cui gli accordi de quibus producono tutti gli effetti loro propri fin dal momento della loro conclusione e, in particolare, dalla data di certificazione della sottoscrizione delle parti od opera degli avvocati, restando irrilevante il momento in cui concretamente hanno luogo le, pure necessarie, annotazioni, trascrizioni e iscrizioni del medesimo negli atti dello stato civile.
La nuova ulteriore prescrizione della trascrizione degli accordi - Quanto precede, ovviamente, non esclude, ma anzi impone di ritenere che anche gli accordi conclusi anteriormente alla legge n. 162 di conversione del Dl n. 132 siano da assoggettarsi al nuovo regime giuridico di pubblicità negli atti di stato civile, e in particolare anch'essi debbano essere non soltanto annotati negli atti di nascita dei coniugi e nell'atto di matrimonio, ma anche trascritti negli atti di stato civile , come stabilito dalla nuova lettera h- bis) dell'articolo 63, comma 2, del Dpr 3 novembre 2000 n. 296.
L'individuazione della Procura cui trasmettere l'accordo - Come anticipato, le linee guida adottate dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano mirano a fornire una serie di precisazioni in ordine a quella fase del procedimento ex articolo 6 citato che è compresa dalla conclusione dell'accordo, fino alla comunicazione del nullaosta o dell'autorizzazione.
In ordine ai requisiti formali che l'accordo deve avere le linee guida non danno alcuna indicazione ulteriore o particolare.
Le medesime, invece, si preoccupano di precisare quale sia l'ufficio requirente cui trasmettere l'accordo, così chiarendo la previsione di cui all'articolo 6 citato, che si limita a far riferimento al “Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente”.
In particolare, stando all'allegato 1 alle linee guida, la competenza per territorio muta a seconda del contenuto dell'accordo:
•se questo ha a oggetto la separazione tra i coniugi, competente è «la Procura ove i coniugi hanno avuto l'ultima comune residenza»;
•qualora abbia ad oggetto il divorzio, competente è «la Procura in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza»;
•da ultimo, ove si tratti di modifiche delle condizioni di separazione o divorzio, competente sarebbe «la Procura del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione».
Mentre le prime due precisazioni sono incomplete e bisognose di essere ulteriormente integrate, l'ultima non è affatto condivisibile.
Con riguardo al criterio di competenza per territorio per il caso di separazione personale, nonostante l'articolo 706, comma 1, del Cpc, faccia primariamente riferimento al «luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi», in una con quanto espressamente stabilito dal medesimo articolo 706, comma 1, deve ritenersi che, “in mancanza” di una residenza comune, è competente la procura presso il tribunale di residenza di uno dei due coniugi.
Sempre in ordine all'ipotesi di separazione, nonché nel caso di divorzio, posto che, ai sensi dell'articolo 32, legge 31 maggio 1995 n. 218, in materia il giudice italiano ha giurisdizione, non soltanto ove il convenuto sia residente in Italia, ma «anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia», deve aggiungersi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 706, comma 2, del Cpc e dall'articolo 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, che, ove uno dei due coniugi sia residente all'estero, è competente unicamente la Procura del luogo di residenza in Italia dell'altro, e, qualora entrambi siano residenti all'estero è competente qualunque procura della Repubblica.
Infine, con riguardo alle ipotesi di accordi aventi a oggetto delle modifiche delle precedenti condizioni, la precisazione secondo cui l'accordo dovrebbe essere trasmesso alla «Procura del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione», non soltanto non trova alcun fondamento nel diritto positivo, ma, inoltre, prescinde dall'ipotesi in cui non vi sia un beneficiario, ma entrambi i coniugi o ex-coniugi intendano modificare soltanto le modalità di affidamento della prole comune. Si deve, pertanto, ritenere che i criteri sopra indicati valgano anche per quest'ultimo caso.
La documentazione da produrre alla procura unitamente all'accordo - Le previsioni più notevoli delle linee guida dettate dalla procura ambrosiana sono senz'altro quelle attinenti alla documentazione da produrre.
L'articolo 6, comma 2, del Dl n. 132, infatti, si limita a prevedere che al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente venga trasmesso semplicemente «l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita». Ben diversamente, le linee guida predisposte dalla Procura di Milano richiedono che gli avvocati delle parti, “a corredo dell'accordo”, producano:
•sempre, una scheda di sintesi (che è contenuta nell'allegato 2 e sintetizza tutti gli elementi essenziali dell'accordo: -nominativi dei coniugi o ex-coniugi che hanno raggiunto l'accordo, loro codici fiscali ed avvocati; - oggetto dell'accordo, con precisazione dell'eventuale inserimento di patti di trasferimento patrimoniale; - assenza o presenza di figli minorenni, maggiorenni incapaci, economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave);
•una serie di documenti, da produrre in carta semplice, che cambia a seconda del contenuto dell'accordo.
In ordine alla scheda di sintesi, può rilevarsi che la medesima è assai opportuna per consentire alla procura di avere immediatamente con un solo sguardo presente gli elementi essenziali dell'accordo: in questa prospettiva la “scheda di sintesi” pare essere perfettamente coerente con il principio di sinteticità degli atti processuali.
Con specifico riguardo alla previsione che le parti provvedano alla produzione di una più o meno articolata documentazione, questa è, evidentemente, rivolta a colmare la lacuna legislativa. Attraverso l'esame delle certificazioni richieste dalle linee guida, gli uffici requirenti, invece, saranno posti nella condizione di verificare sia la regolarità formale, sia la rispondenza agli interessi dei figli degli accordi per i quali è richiesto, rispettivamente, il nullaosta e l'autorizzazione della procura.
Analiticamente, infatti, l'allegato 1 alle linee guida in esame richiede la produzione dei documenti dai quali risulti:
•innanzi tutto, la sussistenza della competenza del procuratore cui è stato trasmesso l'accordo (a tal fine è sempre richiesto il certificato di residenza di entrambi i coniugi);
•in secondo luogo, i presupposti per la conclusione di quell'accordo (cioè, l'estratto di matrimonio, per la separazione; ulteriormente, la copia dell'atto che ha importato la separazione da almeno 3 anni, per il divorzio; ancora, l'atto in virtù del quale le parti si sono separate o divorziate, per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio);
•da ultimo, in presenza di figli minorenni, ovvero maggiorenni, ma incapaci, affetti da handicap grave o non economicamente autosufficienti, oltre ai documenti da cui risulti tale presenza (ad esempio per la prole maggiorenne incapace o portatrice di handicap grave, «dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria»), al fine della valutazione della rispondenza dell'accordo agli interessi della prole, per il rilascio della necessaria autorizzazione, è sempre necessario produrre anche “la dichiarazione dei redditi (o la dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni”.
Attraverso l'esame delle dichiarazioni dei redditi, in linea di principio, si attribuisce all'ufficio requirente la possibilità di verificare se - almeno sotto la prospettiva economica - l'accordo raggiunto dai coniugi o ex coniugi è adeguato alle necessità della prole rispetto alle capacità dei genitori. La procura della Repubblica non è chiamata a compiere alcun accertamento dei fatti che stanno alla base dell'accordo: come sempre accade ove una controversia sia risolta in virtù dell'autonomia negoziale, è soltanto la volontà delle parti a consentire la soluzione consensuale della lite, prescindendo appunto da qualsiasi accertamento.
Ovviamente l'ufficio requirente, ove sospetti della veridicità della dichiarazione sostitutiva o dell'autenticità della copia prodotte, ha la possibilità di svolgere attività investigative per valutare la commissione di reati.
Mancato assoggettamento degli accordi ad alcun tributo - Come sottolineato nelle linee guida in esame, non è previsto l'obbligo di versamento del contributo unificato per il rilascio del nullaosta o dell'autorizzazione a opera degli uffici requirenti. E anzi, pare che gli accordi di cui all'articolo 6 non siano assoggettati a nessun tributo: stando alla lettera del Dpr 26 aprile 1986 n. 131, perfino l'imposta di registro non sembra dovuta.
Modalità e tempistica di trasmissione dell'accordo - Le linee guida prevedono che in un prossimo futuro sarà attivo l'indirizzo di posta elettronica certificata della Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, cosicché potrà aver luogo in via telematica la trasmissione:
•sia degli accordi da parte degli avvocati;
•sia, viceversa, dei provvedimenti di nullaosta o di autorizzazione da parte del procuratore della Repubblica.
Nelle linee guida milanesi viene compiuta la previsione per cui la Procura riuscirà a provvedere all'adozione del provvedimento «di regola entro tre giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti». Si tratta di un termine assai ridotto (inferiore perfino a quello di cinque giorni che è previsto dall'articolo 6, comma 2), il quale - se effettivamente verrà rispettato - potrà contribuire non poco al successo pratico/applicativo del nuovo istituto.
Sempre in ordine al termine indicato, le linee guida segnalano che il procuratore della Repubblica di Milano ha posto al ministro della Giustizia un quesito circa l'applicabilità, al procedimento per il rilascio del nullaosta o dell'autorizzazione a opera degli uffici requirenti, della sospensione feriale dei termini.
La risposta a tale quesito che pare più corretta è nel senso dell'applicabilità della sospensione feriale: pur rientrando l'istituto in esame tra le misure rivolte alla degiurisdizionalizzazione, la fase di rilascio del provvedimento di nullaosta o di autorizzazione è indubitabilmente affidata a un soggetto che appartiene alla giurisdizione, ancorché non giudicante, bensì requirente. E le norme in tema di sospensione feriale, come si evince chiaramente dall'articolo 2 della legge n. 742 del 1969, si applicano anche ai procedimenti di competenza dell'autorità giudiziarie inquirenti (come la fase delle indagini preliminari).
Il termine per la trasmissione all'ufficiale dello stato civile - In una a quanto indicato in sede di primo commento della riforma nonché conformemente alla lettera dell'articolo 6, le linee guida meneghine precisano che dalla data di consegna delle copie o dalla loro comunicazione via Pec decorrono i dieci giorni per la trasmissione dell'accordo all'ufficiale dello stato civile, affinché provveda ai successivi adempimenti.
A questo riguardo, vale sottolineare che il suddetto termine di dieci giorni posto a carico degli avvocati delle parti - diversamente da quanto appena sostenuto per il termine relativo al rilascio del nullaosta o dell'autorizzazione - non rimane sospeso nel periodo feriale, atteso che il medesimo non si pone all'interno di un procedimento giurisdizionale.
La doppia trasmissione all'ufficiale dello stato civile - L'ultimo rilievo da compiere riguarda sempre la trasmissione dell'accordo: come già anticipato, uno degli aspetti di maggiore novità inseriti dalla legge n. 162 di conversione è costituito dalla previsione che nella negoziazione assistita in materia di separazione, divorzio o modifica delle relative condizioni, ciascuna parte deve essere assistita da almeno un avvocato.
Da questa novità la circolare del ministero dell'Interno in esame fa discendere la conseguenza secondo cui ciascun avvocato sarebbe tenuto a trasmettere, entro dieci giorni dalla ricezione del nullaosta o dell'autorizzazione da parte della procura della Repubblica, l'accordo all'ufficiale di stato civile competente ai successivi adempimenti or ora ricordati, pena l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 2.000 e un massimo di 10.000 euro.
Si tratta di una conclusione irragionevole e inaccettabile, posto che - inutilmente - impone la duplicazione delle attività che sono chiamati a svolgere, non soltanto gli avvocati delle parti, ma anche gli uffici di stato civile: anche per questi, infatti, costituisce comunque un aggravio di lavoro ricevere (anziché una sola) due copie di ciascun accordo.