Comunitario e Internazionale

Operatori di telefonia e fornitori di servizi coinvolti nel garantire la cancellazione dagli elenchi on line

La revoca del consenso a diffondere i propri dati personali va garantita attraverso la predisposizione di adeguate procedure

immagine non disponibile

di Paola Rossi

Per la Corte Ue l'operatore di servizi telefonici deve adottare misure atte a garantire agli abbonati l'eliminazione dei loro dati personali, a richiesta, dagli elenchi telefonici e dai motori di ricerca internet.

La sentenza di oggi sulla causa C-129/21 ha affermato che è proprio il titolare del trattamento di dati personali a essere tenuto ad attivarsi informando il motore di ricerca in ordine a una richiesta di cancellazione ricevuta da un ex utente del servizio di predisposizione degli elenchi e della ricerca on line.

La comunicazione tra titolari del trattamento
Dice appunto la Cgue che il titolare del trattamento di dati personali deve adottare le misure tecniche e organizzative adeguate a informare gli altri titolari del trattamento coinvolti dalla richiesta di cancellazione perché hanno fornito o trasmesso i dati oggetto della revoca del consenso.
E se i vari responsabili coinvolti siano titolari del trattamento in base a consenso "unico" dell'interessato questi può indirizzare la propria revoca a uno qualsiasi di essi per ottenere la cancellazione dagli elenchi telefonici e dai motori di ricerca dei propri dati personali.

Il caso a quo belga
Il caso concreto risolto dalla Cgue riguardava la Proximus fornitore di servizi di telecomunicazioni in Belgio, che compila e gestisce la consultazione di elenchi telefonici. Un utente aveva chiesto la cancellazione dagli elenchi pubblici, ma l'operatore di telefonia aveva nuovamente rinviato dati dell'utente non ritenuti riservati determinando nuovamente l'inserimento negli elenchi telefonici dell'utente che aveva chiesto di non comparirvi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©