Opere su aree vincolate, valido il nulla osta al progetto anche prima dell'autorizzazione ambientale
In materia di approvazione di opere su aree sottoposte a tutela paesaggistica, il nulla osta del Comune è valido anche se è stato rilasciato prima della necessaria autorizzazione ambientale regionale purché quest'ultima ne abbia accertato la compatibilità col regime di tutela. A stabilirlo è il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1181/2015, depositata dalla Quinta sezione il 9 marzo scorso. I giudici hanno accolto l'appello principale di un Comune che si era visto annullare dai giudici di primo grado la delibera con cui il Consiglio comunale aveva approvato la realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani su un'area ceduta alla Pa da un privato, tipizzata dallo strumento urbanistico generale come agricola e soggetta a «vincolo faunistico». Il “sì” al progetto era stato annullato perché privo della «preventiva» autorizzazione ambientale richiesta in caso di modifiche al paesaggio dall'allora “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” (art. 151, Dlgs n. 490/99), poi abrogato dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (Dlgs n. 42/2004, “Autorizzazione” all'art. 146). L'atto era stato poi rilasciato quasi un anno dopo dalla Regione a giudizio di primo grado ancora in corso, ma il Tar non ne aveva tenuto conto.
Secondo il collegio, «l'inversione procedimentale tra assenso paesaggistico e provvedimento autorizzativo dell'intervento avente impatto sull'area vincolata…non comporta alcuna illegittimità di quest'ultimo, per la decisiva considerazione che con il primo se ne è accertata ex post la compatibilità con il regime di tutela. Conseguentemente, la scansione procedimentale non rispettosa del dettato normativo si traduce in un'irregolarità non invalidante ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990». Quest'ultima disposizione, in tema di “Annullabilità del provvedimento” secondo la richiamata legge sul procedimento amministrativo, stabilisce che «non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato» - nel caso di specie l'approvazione del progetto di “discarica” era stata preceduta anche dal parere favorevole (con prescrizioni) della commissione locale del paesaggio - né poi «per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».
A tali condizioni, come affermato dalla sentenza, la successiva autorizzazione ambientale risulta «idonea a conferire piena legittimità al procedimento seguito dall'amministrazione comunale». Né, hanno spiegato i giudici, può sussistere la contestata violazione del «divieto di autorizzazione in sanatoria contenuto nell'art. 146, comma 4, t.u. beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004…dal momento che questo divieto concerne gli assensi rilasciati «successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi», evenienza che non ricorre nel caso di specie». Per Palazzo Spada, infatti, tale atto ex post non contrasta con le norme del Codice dei beni culturali laddove, come nel caso di specie, la Pa abbia avviato le opere «solo dopo avere ottenuto il titolo regionale» che di fatto ha escluso il rischio di «una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati».
Consiglio di Stato – V sezione - Sentenza 9 marzo 2015 n. 1181/2015