Lavoro

Parcelle avvocati, sì al procedimento ingiuntivo - Bocciata la linea del Tribunale di Roma

S.U. (sentenza n. 19427/2021): l'abrogazione delle tariffe non ha travolto il procedimento per ingiunzione

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di Francesco Machina Grifeo

Anche dopo l'abrogazione delle tariffe professionali da parte del decreto Bersani, l'avvocato può continuare ad avvalersi del procedimento ingiuntivo, emettendo parcella e nota spese validata dall'associazione professionale e basata sui parametri indicati dai Dm Giustizia (come previsto dalla legge professionale). Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 19427 depositata oggi, affermando un principio di diritto.

Il "Massimo consesso" di legittimità era stato all'uopo sollecitato da una richiesta del Procuratore generale presso la Cassazione affinché fornisse le coordinate al Tribunale di Roma chiamato a decidere su un procedimento monitorio. A sostegno della sua richiesta il Pg ha esposto di aver ricevuto prima la segnalazione di un professionista e poi una nota del Coa di Roma (del novembre 2019), in merito a un orientamento del Tribunale in virtù del quale, i ricorsi per decreto ingiuntivo, presentati a partire dal 2012 per la liquidazione dei compensi, erano rigettati, nonostante fossero corredati da prova documentale e dal parere di congruità.

Questo, sull'erronea premessa che la disposizione dell'art. 636 c.p.c. fosse stata abrogata in conseguenza dell'eliminazione del sistema tariffario (avvenuta con la legge 27 marzo 2012, n. 27). Non solo, a seguito di un approfondimento era emerso che altri Tribunali di grandi dimensioni, in particolare Torino, Napoli e Palermo, seguivano un "indirizzo opposto".

Le Sezioni unite con una lunga dissertazione ripercorrono l'intera disciplina. In particolare, la sentenza ricorda che con la legge 247/2012 è stata approvata «La nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense». E che in linea di continuità con la legge n. 27/2012 (art. 9), la legge professionale, con l'art. 13, ha disposto l'abolizione tout court delle tariffe professionali, rinviando a successivi decreti ministeriali l'individuazione di «parametri» per la determinazione o per la liquidazione in giudizio dei compensi dei professionisti.

Ed ha anche ribadito la regola che i parametri si applicano quando non vi è una pattuizione tra le parti (art. 13, comma 6). Per gli avvocati i parametri sono stati introdotti con il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (novellati dal D. M. 8 marzo 2018, n. 37, sono oggi in attesa di essere riaggiornati avendo cadenza biennale).

Anche nella prospettiva della legge professionale, dunque, l'accordo sul compenso tra professionista e cliente mantiene la priorità su ogni altro criterio di determinazione della remunerazione. Questa affermazione, prosegue la Corte, deve tuttavia "essere temperata" alla luce della norma sull'equo compenso introdotta D.L. 14/2017 che attribuisce un potere in merito al giudice in caso di "convenzioni" con imprese "forti". E proprio oggi alla Camera inizia la discussione di una nuova Pdl in materia.

Tra le tariffe abrogate e i nuovi parametri, allora, prosegue la Cassazione, "corre una forte analogia se non una sostanziale omogeneità". Entrambi infatti "funzionano come criteri integrativi della remunerazione professionale" e devono rispettare criteri che tengano conto "dell'onore e del decoro della professione, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, nonché di tutti gli altri elementi indicati nell'art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55". Né si tratta di una surrettizia reintroduzione delle tariffe come affermato di recente dalla Corte Ue.

Mentre la tesi secondo cui lo "smantellamento del sistema tariffario ha comportato l'abrogazione tout court delle norme che lo richiamano, e in particolare delle norme del codice di rito, non è sorretta da alcun indice normativo e neppure da validi criteri ermeneutici". In altri termini, argomenta la decisione, "l'effetto abrogativo deve ritenersi limitato solo alla parte in cui la norma rinvia alla fonte di rango inferiore ormai soppressa, lasciando per il resto in tutto e per tutto inalterata la relativa struttura: la previsione del diverso criterio di liquidazione dei compensi, costituito dai parametri, comporta l'effetto sostitutivo dell'elemento abrogato con il nuovo sistema, ritenuto dal legislatore più congruo e agevole rispetto al precedente".

Le Sezioni unite hanno dunque accolto la richiesta, ed anche la tesi, del Procuratore generale ed hanno affermato i seguenti principi di diritto:

«In tema di liquidazione del compenso all'avvocato, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all'art. 9 D.L. cit., l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c.".

"Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, l'avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi».

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