Penale

Parte civile, appellabile il proscioglimento del Giudice di pace per reati minori

Le S.U. penali, sentenza n. 23406/2025, sciogliendo un contrasto sorto dopo la riforma Cartabia, hanno dato il via libera anche per i reati puniti con pena pecuniaria o alternativa

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di Francesco Machina Grifeo

“La parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato è legittimata a proporre appello ai soli effetti della responsabilità civile avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa”. Lo hanno chiarito le Sezioni Unite penali, sentenza n. 23406 del 23 giugno 2025, affermando un principio di diritto e risolvendo un contrasto sorto a seguito dell’approvazione della riforma Cartabia.

Il caso riguardava un procedimento penale instaurato con citazione del pubblico ministero, nel quale il Giudice di pace di Torino aveva assolto, perché il fatto non sussiste, l’imputato dal reato di diffamazione, contestatogli per aver affermato che il legale rappresentante di una Spa era sotto procedimento disciplinare. Contro questa decisione ha proposto appello la parte civile, cioè il dipendente, sia in proprio che e in qualità di legale rappresentante della società, insistendo, ai fini del risarcimento, sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione e l’assenza di cause di giustificazione.

Il Tribunale di Torino, riqualificato l’appello come ricorso, ha trasmesso gli atti in Cassazione rilevando che l’art. 593, co. 3, cod. proc. pen., come novellato dalla riforma Cartabia (Dlgs 10 ottobre 2022, n. 150) ha sancito l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, tra i quali rientra il delitto di diffamazione.

A questo punto la Quinta Sezione penale, rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla sorte dell’appello proposto dalla parte civile (costituitasi in giudizio prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), ha rimesso la questione alle sezioni Unite. In particolare ponendo la seguente questione: “Se, anche dopo la riforma di cui al Dlgs. n. 150 del 2022, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia appellabile, agli effetti della responsabilità civile, dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato, ovvero sia solo ricorribile per cassazione”.

Ebbene al termine di una accurata ricostruzione normativa e giurisprudenziale, il Massimo consesso perviene alla conclusione per cui condividono l’indirizzo interpretativo “secondo il quale spetta alla parte civile la legittimazione ad appellare, ai soli effetti civili, le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa”.

Per le S.U., dunque, “si può escludere che le modifiche apportate all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. dagli artt. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2018 e dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 abbiano implicitamente inserito nell’ordinamento processuale una parziale deroga alla generica facoltà di impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento riconosciuta alla parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, dall’art. 576 cod. proc. pen.”.

“Ne viene - prosegue la sentenza - che l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, stabilita dalla seconda parte del terzo comma dell’art. 593 cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente all’imputato e al pubblico ministero, e non riguarda, invece, la parte civile, che rimane legittimata a proporre appello, ai soli fini della responsabilità civile, avverso qualsiasi tipo di sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, in forza della norma di cui all’art. 576 cod. proc. pen.”.

Tale soluzione, aggiunge la Corte, trova, infine, un “ulteriore elemento di avallo” nella sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l’art. 538 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.

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