Parte civile, liquidazione spese legali solo con la presentazione (almeno) di una memoria
La Cassazione, sentenza n. 44020 depositata oggi, chiarisce i termini per la liquidazione con riferimento ai processi trattati con rito camerale “non partecipato”
La Cassazione chiarisce le attività che la difesa di parte civile deve porre in essere per aver diritto alle spese. Con la decisione n. 44020 depositata oggi, la IV Sezione penale dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per diversi reati, affronta le “conclusioni” e le “note spese” presentate dagli avvocati di parte civile, giudicandole, per un verso, tardive rispetto alla disciplina all’epoca vigente in materia di Covid, per l’altro, comunque inammissibili.
L’inammissibilità è stata dichiarata in relazione alla natura delle censure presentate, concernenti esclusivamente la misura di sicurezza della confisca, in applicazione del principio per cui, “qualora dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta dall’imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest’ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso non ha titolo alla rifusione delle spese processuali”.
Ma le le richieste della parti civili sono state dichiarate inammissibili anche perché in contrasto con la giurisprudenza di Cassazione secondo la quale “la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese con riferimento ai processi trattati con rito camerale non partecipato purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione”.
Sul punto di recente le S.U. penali, sentenza n. 877/2023, hanno infatti ribadito che “nel procedimento che si svolge dinanzi alia Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale C.d. “non partecipato”, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi”.
Il principio è stato poi ribadito, in riferimento a giudizi di legittimità celebrati dinanzi alla Settima Sezione della Suprema corte con le forme dell’art. 610 cod. proc. pen.
Analogamente, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.
Infine, le SU sempre nella decisione 877/2023 hanno negato la liquidazione delle spese processali della fase di legittimità, in favore della parte civile , “perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti, neppure rilevando l’esistenza del contrasto oggetto di devoluzione della decisione a queste Sezioni Unite”.