Civile

Passivo fallimentare: alla banca l'onere della prova sul credito derivante da saldo negativo di c/c

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di Mario Piselli

In tema di ammissione al passivo fallimentare, nell'insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali. Lo dice la Cassazione con l'ordinanza n. 6985 del 2019. Inoltre, sempre secondo i giudici, il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola. Il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.

La forma dei contratti bancari - In tema di disciplina della forma dei contratti bancari la Suprema corte (Cassazione n. 27836/2017) ha stabilito che gli articoli 3 della legge n. 154 del 1992 e 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993 abilitano la Banca d'Italia a stabilire che particolari contratti possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta con l'intento di agevolare particolari modalità di contrattazione, ma ciò non implica una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che salvaguardi l'indicazione nel contratto-madre delle condizioni economiche alle quali andrà assoggettato il contratto-figlio.

Con la sentenza n. 14249 del 2018, inoltre, la Corte ha ritenuto necessaria una stretta connessione funzionale e operativa tra il contratto di apertura di credito e quello di conto corrente e una sostanziale regolamentazione del contratto accessorio desumibile da quello già formato per iscritto. Non esiste, quindi, la soppressione della forma scritta ma una sua attenuazione che salvaguardi l'indicazione nel contratto-madre delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il contratto-figlio (Cassazione 26836/2017)

Cassazione – Sezione I civile – Ordinanza 11 marzo 2019 n. 6985

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