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Pensioni, no a penalizzazioni per la ricostruzione dell’anzianità degli insegnanti precari stabilizzati

Vanno considerati tutti i giorni lavorati durante i rapporti svolti con contratti a termine in assenza di ragioni obiettive che giustifichino il diverso regime

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di Paola Rossi

La ricostruzione dell’anzianità a fini pensionisti degli insegnanti precari stabilizzati con contratto a tempo indeterminato non consente di escludere i giorni effettivamente lavorati nella vita professionale in base a regole che li tengono in considerazione solo parzialmente. Così la Corte di giustizia dell’Unione europea ha bocciato le regole Inps che limitano il riconoscimento di tutti i giorni effettivamente lavorati ai fini del calcolo del trattamento pensionistico di anzianità. In quanto lo Stato italiano non ha prospettato le reali esigenze concrete di tal disciplina.

Il regime Inps previsto per gli insegnanti precari stabilizzati è stato portato davanti al giudizio della Corte Ue dal giudice del rinvio italiano. Rinvio pregiudiziale deciso con la sentenza di oggi sulla causa C-270/22.

I casi a quo
Il Tribunale di Ravenna ha presentato alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale nata in seno a tre controversie insorte fra tre insegnanti contro ministero dell’Istruzione e Inps. I docenti erano stati stabilizzati tramite assunzione a tempo indeterminato a seguito di concorso per titoli e avevano chiesto al giudice di rideterminare la loro anzianità tenendo conto di tutti i periodi di servizio precedentemente prestati come insegnanti a tempo determinato. In particolare, domandavano che - ai fini del calcolo della loro anzianità - fosse computato ogni giorno effettivo di lavoro: al pari di quanto previsto per i docenti a tempo indeterminato.

Il regime Inps bocciato
Sotto la lente il meccanismo di calcolo dell’anzianità relativamente ai periodi di precariato. Il regime prevede:
- il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole d’insegnamento secondario e artistico in forma integrale per i primi quattro anni e in forma parziale, a concorrenza dei due terzi, per il periodo supplementare.

Le norme Ue
La Cgue ha confermato i dubbi del giudice italiano del rinvio sul rispetto della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/Ce. I giudici europei hanno infatti confermato che, a parità di mansioni e in assenza di una reale necessità nella differenza di trattamento tra insegnanti precari e insegnanti a tempo indeterminato, la norma comunitaria vieta che una normativa nazionale come quella italiana escluda i periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate. E viene bocciata anche la regola nostrana che limita ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio.

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