Penale

Per la Consulta la vigente disciplina dell'ergastolo ostativo è illegittima

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di Fabrizio Ventimiglia , Maria Elena Orlandini*

Lo scorso 15 aprile la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Suprema Corte di Cassazione "sul regime applicabile ai condannati alla pena dell'ergastolo per i reati di mafia e di contesto mafioso che non abbiamo collaborato con la giustizia e che chiedono l'accesso alla liberazione condizionale" ( Comunicato della Corte Costituzionale, 15 aprile 2021 ).

Sul punto, i giudici della Consulta, attraverso il comunicato stampa pubblicato sul sito della Corte costituzionale, hanno rilevato come la disciplina vigente del c.d. "ergastolo ostativo preclude in modo assoluto, a chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia, la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro".

Per tali ragioni, continua la Corte, la disciplina in esame è in aperto contrasto con il dettato normativo degli artt. 3 e 27 Cost. nonché con l'art. 3 della Convenzione Europea Dei diritti dell'Uomo.

La Corte ha, tuttavia, stabilito di rinviare la trattazione delle questioni a maggio 2022, "per consentire al legislatore gli interventi che tengano conto sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi".

L'ergastolo "ostativo", fu introdotto nell'ordinamento italiano dopo la strage di Capaci del 23 maggio 1992, nel clima di allarme sociale creato dall'uccisione del magistrato antimafia Giovanni Falcone.Tale regime penitenziario, disciplinato ai sensi dell'art. 4 ord. pen., osta alla concessione di qualsivoglia beneficio penitenziario – come, ad esempio, la libertà condizionale della pena, lavoro all'esterno, permessi premio – a quei detenuti, condannati per delitti di criminalità organizzata, terrorismo e eversione, che hanno deciso di non collaborare con la giustizia.

Escludendo la possibilità di poter usufruire dei benefici previsti dall'Ordinamento Penitenziario, la pena detentiva viene scontata integralmente in carcere addivenendo così perpetua, trasformando l'ergastolo in un concreto "fine pena mai" (in contrasto, invero, con la funzione rieducativa della pena deducibile ai sensi dell'art. 27 co. 3 Cost.).Come anticipato, la Corte Costituzionale, all'esito della camera di consiglio del 15 aprile 2021, ha dichiarato l'ergastolo ostativo in contrasto con i principi sanciti negli artt. 3 e 27 della Costituzione italiana.Si tratta di una decisione molto significativa per il nostro Ordinamento, il cui esito era tuttavia preventivabile.

La Consulta già con la sentenza n. 253 del 23 ottobre 2019, aveva, infatti, dichiarato, anche seppur solo con riferimento al beneficio penitenziario del permesso premio, come la presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato, sulla base dell'assunto che il rifiuto di collaborazione equivalga a perdurante pericolosità, fosse illegittima, in quanto non solo irragionevole, ma in violazione dell'articolo 27, comma 3, della Costituzione, che sancisce la funzione rieducativa della pena ed implica, quindi, la progressività trattamentale e la flessibilità della pena, contro rigidi automatismi.

Ancor prima, la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 13 giugno 2019 nel caso Marcello Viola c. Italia, aveva giudicato il regime dell'ergastolo "ostativo", implicante l'equazione teorica tra rifiuto di collaborare e presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato, incompatibile con l'articolo 3 della Convenzione europea e con il principio della dignità umana.

La strada per l'atteso verdetto della Consulta era quindi già stata in un certo senso tracciata.

Appariva, infatti, evidente la necessità di rivedere la vigente disciplina dell'ergastolo "ostativo" riportandola sui binari dettati dalla nostra Carta Costituzionale.

Sarà, tuttavia, importante attendere il deposito dell'ordinanza, che avverrà nelle prossime settimane.Ad oggi, infatti, il comunicato della Corte non fornisce una chiave di lettura che possa aiutare il Parlamento a riscrivere la disciplina giuridica prevista dall'art. 4 ord. pen., limitandosi ad un mero auspicio secondo cui il Legislatore possa concretamente apportare delle migliorie in tema di ergastolo ostativo, fornendo una lettura costituzionalmente orientata e in linea con i principi della CEDU.

Il Legislatore si trova di fronte ad una grande occasione per riportare al centro dell'ordinamento penitenziario l'uomo, o meglio, il condannato e la sua dignità. Insomma, bisognerebbe - citando un grande esponente della dottrina penalistica partenopea, il Prof. Sergio Moccia, dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - eliminare il "fine pena mai" dal nostro ordinamento giuridico e trasformarlo in un "fine pena sempre", coerentemente a quei principi statuiti nella nostra Costituzione, per garantire ad ogni detenuto la risocializzazione e la sua reintegrazione all'interno della società civile.

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*A cura degli Avv.ti Fabrizio Ventimiglia e Maria Elena Orlandini, Studio Legale Ventimiglia

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