Civile

Per il conto in banca basta la firma del cliente

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di Antonino Porracciolo

Il contratto di conto corrente bancario è valido anche se è sottoscritto solo dal cliente purché l’accordo abbia avuto concreta attuazione. Sono queste le conclusioni di una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (giudice Gianluigi Morlini) dello scorso 29 aprile. Un istituto di credito aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società titolare di conto corrente e dei suoi fideiussori.

I debitori hanno proposto opposizione contro il provvedimento, eccependo la nullità del contratto per mancanza della forma scritta prevista dall’articolo 117, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Dlgs 385 del 1993). Ciò perché, secondo gli opponenti, la sottoscrizione del funzionario si doveva interpretare solo come autentica della firma del correntista e non anche quale manifestazione di volontà dell’istituto di credito. Nel respingere l’opposizione, il giudice osserva che il dipendente della banca non ha il potere di certificare la firma del cliente. Di conseguenza, la sottoscrizione del funzionario deve «più ragionevolmente essere intesa come inequivoca esternazione della volontà negoziale» in nome e per conto dell’istituto.

Tanto più «che il regolamento contrattuale era già stato predisposto dalla banca stessa; che nel corpo del testo si fa ripetutamente riferimento al “contratto” così stipulato; che l’efficacia di tale contratto non risulta subordinata all’approvazione di altro organo della banca; e che il contratto è poi stato effettivamente eseguito da tutte le parti».

Secondo il Tribunale emiliano, inoltre, la norma in discussione mira alla protezione del correntista e alla valorizzazione di esigenze di chiarezza e trasparenza informativa. Di conseguenza, non è necessaria la firma di un dipendente dell’istituto di credito quando «risulti la predisposizione del contratto da parte della banca stessa, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente».

Infatti, poiché «la volontà negoziale è già espressa nel documento» preparato dall’istituto, la carenza formale di firma non potrebbe in ogni caso legittimare la banca né a impugnare il contratto «né a sottrarsi alle regole in esso sancite». La pronuncia del Tribunale è in linea con la sentenza n. 4564/2012 della Cassazione, per la quale, anche quando il dipendente della banca non ha firmato il contratto di conto corrente, comunque si può affermare il perfezionamento dell’accordo in base a fatti concludenti.

Tribunale di Reggio Emilia – Sentenza 29 aprile 2015

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