Rassegne di Giurisprudenza

Per provare l'estinzione di un debito non è sufficiente la produzione delle matrici degli assegni

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Obbligazioni - Adempimento - Contratti bancari - Pagamento compenso professionale - estinzione del debito - prova del pagamento - produzione della matrice dell'assegno e del titolo.
Non è sufficiente per provare un pagamento la produzione delle matrici degli assegni ma bisogna fornire anche la prova dell'avvenuto incasso del titolo da parte del creditore. Nemmeno la consegna del titolo bancario determina l'estinzione del debito, che si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo". Nell'ipotesi di assenza del titolo e della prova dell'avvenuto incasso, la matrice di un assegno costituisce una semplice annotazione da parte del debitore e non è rilevante ai fini della prova del pagamento.
•Corte di cassazione, sezione VI 2 civile, ordinanza 4 giugno 2021 n. 15709

Obbligazioni in genere - Accollo - In genere cessione attività comprese in ramo di azienda - Pagamento mediante accollo di debiti - Ricostruzione - Accollo ad oggetto determinabile - Sussistenza - Momento di effettiva assunzione - Fattispecie.
La convenzione con la quale l'acquirente, in corrispettivo della cessione di attività mobiliari e immobiliari comprese in un ramo di azienda, si accolli i debiti relativi all'azienda ceduta, configura un accollo a oggetto determinabile, essendo identificabili, all'atto della stipula, gli eventuali debiti e i rispettivi creditori, e comporta, in caso di preliminare di vendita, che l'effetto traslativo sia collegato all'effettiva assunzione dei debiti nei confronti degli accollatari. (Nella specie, la S.C., nel rilevare che, con la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c., gli effetti dell'accollo dei debiti aziendali erano stati delimitati sulla base del prezzo di cessione concordato nel preliminare, ha ritenuto che l'accollante non avesse interesse a domandare pure di essere garantito contro eventuali maggiori pretese degli stessi cedenti).
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 5 giugno 2018 n.14372

Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - In genere - Prova da parte del debitore della corresponsione di somma idonea - Diversa imputazione da parte del creditore - Onere del creditore di provare l'imputazione - Deduzione del debitore dell'estinzione del debito mediante emissione di assegni bancari - Applicabilità del suddetto principio - Esclusione - Fondamento.
Il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di più assegni bancari, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 28 febbraio 2012 n. 3008

Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - Imputazione - In genere pagamento avente efficacia estintiva - Diversa imputazione da parte del creditore - Onere del creditore di provare l'imputazione - Deduzione del debitore dell'estinzione del debito mediante titoli di credito - Inapplicabilità del principio - Ragioni.
In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.
•Corte di cassazione, sezione VI 1 civile, ordinanza 6 novembre 2017, n.26275