Per risarcire i danni gravi alla salute cresce l’appeal della rendita vitalizia
Sempre più tribunali stanno utilizzando il sistema della “rendita vitalizia” al posto della liquidazione in un’unica soluzione della somma per risarcire il danno grave alla salute provocato da un’azione illecita. Si tratta di un metodo di risarcimento disciplinato dall’articolo 2057 del Codice civile ma che, in passato, è stato poco utilizzato.
Il risarcimento in forma di rendita vitalizia sta guadagnando terreno, in particolare, in relazione al danno patrimoniale emergente e futuro, che è riconosciuto, oltre al danno biologico e morale, a chi riporta ingenti danni alla persona con menomazioni permanenti invalidanti che incidono sulla sua qualità di vita e anche sui suoi interessi patrimoniali.
Il risarcimento del danno
graveLa premessa è che per una persona vittima di un torto esiste nel nostro ordinamento un meccanismo riparatorio che risiede nelle regole della responsabilità civile, mentre la componente sanzionatoria (o punitiva) è propria del comparto penale. Ma non sempre è possibile ripristinare la situazione precedente all’atto illecito: in certe ipotesi un danno non ha connotazione materiale e determinabile a priori e il risarcimento avviene per compensazione monetaria, sul presupposto che una somma adeguata al grado di lesione inferta possa almeno lenire la sofferenza causata alla vittima. Si pensi alla grave compromissione della salute conseguente a un atto colposo posto in essere da chi investa un pedone sulla strada o da un medico che commetta un errore chirurgico.
Il danno futuro
In questo contesto, il danno patrimoniale emergente e futuro è la somma che presumibilmente la vittima (o i suoi congiunti) perderà dal proprio patrimonio per pagare l’assistenza infermieristica e professionale della quale necessita a casa, oppure come mancati introiti lavorativi.
Questo danno di norma viene risarcito capitalizzando in un’unica soluzione le somme che la vittima spenderà nel corso della sua vita e quindi anticipando con la sentenza un importo consistente.
Ma una parte della giurisprudenza sta affinando un meccanismo di risarcimento diverso: anziché riconoscere alla vittima questa ingente somma anticipata, i giudici liquidano una somma determinata – sulla base delle concrete necessità annuali di cura domiciliare – e conferita in forma di “rendita vitalizia” annuale per la durata residua della vita della vittima.
Le motivazioni
Si tratta di una soluzione adottata in casi molto gravi, tanto che il giudice, rendendosi conto dell’impossibilità di determinare preventivamente (spesso purtroppo proprio a causa della gravità delle menomazioni) la possibile durata della vita del danneggiato, privilegia una erogazione annuale rispetto a una anticipazione in un’unica soluzione.
Infatti il giudice, quando deve liquidare una somma a ristoro di un bene immateriale e aleatorio, deve identificare dei meccanismi per ancorare comunque la sua decisione a parametri quanto più attinenti alla realtà del fatto e delle sue conseguenze. Così, in un contesto di incertezza circa la misura del risarcimento legata a una variabile di calcolo di difficile accertamento (la previsione degli anni di possibile permanenza in vita) nelle decisioni segnalate il giudicante opta per lo strumento previsto dall’articolo 2057 del Codice civile, riconoscendo al danneggiato una somma periodica per lo più legata alla gestione quotidiana delle sue esigenze esistenziali.
Questo meccanismo di risarcimento di una quota importante del danno da lesione grave alla persona è ancora saltuario nel panorama dei pronunciamenti in materia. Tuttavia, è un segno importante in un sistema come il nostro che prevede l’obbligo di assicurazione per la responsabilità Rc auto e sanitaria. Si pensi all’esigenza di ridurre il costo medio dei premi assicurativi in un’ottica di sostenibilità per l’utenza del costo delle polizze.