Immobili

Permesso sanatoria illegittimo non estingue il reato

Per la Cassazione, il rilascio di un permesso in sanatoria illegittimo non estingue il reato

di Marina Crisafi

Il rilascio di un permesso in sanatoria illegittimo non estingue il reato. È quanto confermato dalla Cassazione (sentenza n. 95/2022), chiamata a pronunciarsi sul ricorso del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli avverso la revoca dell'ordine di demolizione di un abuso edilizio e l'annullamento dell'ingiunzione.

La vicenda
Nel ricorrere al Palazzaccio, il pm deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice a quo non ha effettuato alcun controllo sulla legittimità della concessione in sanatoria, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza che la legge richiede.
Il giudice a quo, a dire del ricorrente, avrebbe dovuto controllare il tipo di intervento realizzato e le dimensioni volumetriche dell'immobile; l'effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per accedere al condono; l'insussistenza di cause di non condonabilità dell'opera; la tempestività della presentazione, da parte dell'imputato, di una domanda di sanatoria avente tutti i requisiti previsti dalla legge; l'avvenuto integrale versamento della somma prescritta.
Nel caso di specie, stando a quanto statuito nella sentenza di condanna, le opere, realizzate in area vincolata e comportanti un evidente incremento volumetrico, sarebbero state accertate in un termine incompatibile con il condono e, ad ogni modo, trattandosi di interventi realizzati su area assoggettata a vincolo imposto a tutela di interessi paesistici, non suscettibili di sanatoria.
Ergo, secondo il ricorrente, il rilascio postumo dell'autorizzazione non ha determinato l'estinzione del reato, effetto non previsto da alcuna disposizione di legge, atteso altresì il divieto di rilascio postumo della stessa autorizzazione paesaggistica.
Per cui, il condono ambientale, se intervenuto dopo la sentenza definitiva di condanna, sostiene infine il pm, non solo non estingue il reato ma neppure fa cessare gli effetti penali della condanna o l'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie.

La decisione
Per la quarta sezione penale della Cassazione, le doglianze del procuratore sono fondate.
Costituisce, infatti, ius receptum, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, "il principio secondo il quale il giudice penale ha il potere-dovere di verificare in via incidentale la legittimità del permesso di costruire in sanatoria e la conformità delle opere agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina legislativa in materia urbanistico-edilizia" (cfr. Cass. n. 46477/2017; n. 18764/2003).
La concessione rilasciata in sanatoria è dunque sindacabile ex articolo 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, perché non rimuove limiti o costituisce diritti del cittadino ma svolge la funzione di fatto estintivo di un reato già commesso, che, in quanto tale, come ogni altro fatto estintivo, deve essere controllato dal giudice.
E, in particolare, prosegue la S.C., "la concessione non ha effetto estintivo, in quanto illegittima, allorchè l'opera realizzata non sia conforme alla normativa urbanistica, onde il rilascio della concessione in sanatoria illegittimo, poiché in difformità dagli strumenti urbanistici, non determina l'estinzione del reato (cfr. Cass. n. 16591/2011).
Nella specie, la tematizzazione del profilo inerente alla legittimità o meno del permesso in sanatoria è del tutto assente dall'impianto motivazionale del provvedimento impugnato. Il giudice a quo non ha "minimamente affrontato la tematica inerente alla legittimità del permesso in sanatoria e alla sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza che la legge richiede" confermano da piazza Cavour. Pertanto, è ravvisabile il vizio di mancata motivazione che determina la necessità di un pronunciamento rescindente.
Da qui, l'annullamento del provvedimento impugnato e parola al giudice del rinvio.

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