Più limiti all’utilizzo delle misure di sicurezza
A tre anni di distanza dalla legge n. 67/2014, la riforma del sistema sanzionatorio penale torna ad essere oggetto di una delega legislativa, che il Governo potrà attuare nel termine di un anno. Nel 2014 la legge delega mirava al riordino del “binario principale” di quel sistema: riguardava cioè le pene e aveva tra l’altro l’ambizione – rimasta tale – di introdurre pene detentive non carcerarie, da eseguirsi presso il domicilio (alla stessa legge si deve l’introduzione della non punibilità per particolare tenuità del fatto: articolo 131 bis del Codice penale). In questa nuova occasione è invece il “secondo binario” del sistema sanzionatorio a essere oggetto di un altrettanto ambiziosa riforma: quello delle misure di sicurezza e, in particolare, di quelle personali. Si tratta di misure applicate all’autore di reato socialmente pericoloso, che attualmente si aggiungono alla pena (per gli imputabili e i semi-imputabili), ovvero rappresentano l’unica misura applicabile (per i non imputabili): la libertà vigilata e l’espulsione dello straniero (tra quelle non detentive); la casa di lavoro, la colonia agricola, le comunità per i minori (già riformatorio giudiziario) e il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di custodia (tra quelle detentive); le ultime due già oggetto di un ampio intervento di riforma, negli anni scorsi, che ha portato alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e all’introduzione delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems).
La legge ora approvata mette a frutto i lavori del Tavolo 11 degli Stati generali dell’esecuzione penale promossi nel 2015/2016 dal ministro Orlando e coordinati dal professor Glauco Giostra, ai cui lavori si ispira. Il criterio direttivo di fondo è orientato non all’eliminazione (da più parti da tempo auspicata), bensì a una considerevole limitazione del sistema del doppio binario, a vantaggio di misure a carattere riabilitativo e terapeutico e del minor sacrificio possibile della libertà personale, fatte salve le esigenze di prevenzione e tutela della collettività.
La legge delega distingue le posizioni dei soggetti imputabili, semi-imputabili e non imputabili (perché incapaci di intendere e di volere). Per i soggetti imputabili il regime del cosiddetto doppio binario (applicazione congiunta di pene e misure di sicurezza personali) viene limitato ai soli gravi delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a) del Codice di procedura penale. Per i semi-imputabili (capacità diminuita) si prevede addirittura l’abolizione del sistema del doppio binario e la previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell’agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l’accesso a misure alternative, sempre compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica. Per i non imputabili, infine, si prospettano misure terapeutiche e di controllo ispirate all’esigenza primaria della cura, all’interno di strutture a ciò deputate, fuori dal circuito carcerario. In questa direzione si prevede di fare delle Rems il luogo di elezione della “sanità penitenziaria”, destinandovi anche «tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell’articolo 32 della Costituzione». È una previsione criticata da alcuni fautori della chiusura degli Opg (compreso l’ex commissario governativo, Franco Corleone), considerato che potrebbe mettere in crisi il sistema delle Rems, specie se il loro prevedibile sovraffollamento non dovesse essere evitato mediante l’apertura di nuove strutture.
Da segnalare, infine, che nel contesto di un così articolato intervento di riforma al Governo è stato altresì delegato l’ambizioso e arduo compito di «rivedere il modello dell’infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità».
Il testo delle riforma del diritto penale