L'esperto rispondeCivile

PORTIERI, UN'INDENNITÀ SOLA PER IL RITIRO RACCOMANDATE

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La domanda

Sono un portiere di condominio e, tra le mansioni svolte, c'è anche quella del ritiro e della distribuzione della corrispondenza straordinaria, previa delega rilasciata dal condòmino o dall'inquilino. Il nostro stabile è adibito in maggioranza ad abitazioni a uso civile, cui si aggiungono unità immobiliari destinate ad attività lavorative. Pertanto, percepisco due indennità differenti, una per il ritiro delle raccomandate per gli immobili a uso abitativo e l'altra per gli immobili non abitativi. Adesso il nuovo amministratore mi ha comunicato l'errata erogazione delle relative indennità, in quanto, a suo parere, avrebbe valore soltanto l'indennità ad uso abitativo, riguardando la maggioranza degli immobili. È corretta l'interpretazione dell'amministratore?

L’articolo 21 del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) del 12 novembre 2012 per i dipendenti da proprietari di fabbricati prevede, in tema di mansioni del lavoratore avente funzioni principali o sussidiarie di portiere, la possibilità che allo stesso vengano affidati compiti concernenti il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria. In tal caso, dev'essere riconosciuta a suo favore una specifica indennità economica, la quale risulta normata dalle tabelle retributive riportate all’articolo 133 del Ccnl stesso.Dal testo dell’articolo 21, tuttavia, si evince come, per l’attività di ritiro raccomandate, non possano essere contemporaneamente erogate allo stesso soggetto sia le indennità previste per l’ipotesi di immobili a uso prevalentemente abitativo che quelle per immobili prevalentemente non abitativi, dovendosi invece individuare la specifica tipologia di indennità sulla base di un criterio maggioritario, in relazione alla preminente destinazione delle unità immobiliari per le quali il soggetto presta tale servizio.Quanto affermato dal nuovo amministratore di condominio appare, pertanto, corretto. Tuttavia, un giudizio in merito alla legittimità della possibile revoca dell’indennità in parola impone in ogni caso un approfondito esame del contratto di assunzione, fermo restando che la revoca parziale dell’indennità complessiva sino a oggi corrisposta non può in alcun modo intaccare il principio di irriducibilità della retribuzione.

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