PORTIERI, UN'INDENNITÀ SOLA PER IL RITIRO RACCOMANDATE
L’articolo 21 del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) del 12 novembre 2012 per i dipendenti da proprietari di fabbricati prevede, in tema di mansioni del lavoratore avente funzioni principali o sussidiarie di portiere, la possibilità che allo stesso vengano affidati compiti concernenti il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria. In tal caso, dev'essere riconosciuta a suo favore una specifica indennità economica, la quale risulta normata dalle tabelle retributive riportate all’articolo 133 del Ccnl stesso.Dal testo dell’articolo 21, tuttavia, si evince come, per l’attività di ritiro raccomandate, non possano essere contemporaneamente erogate allo stesso soggetto sia le indennità previste per l’ipotesi di immobili a uso prevalentemente abitativo che quelle per immobili prevalentemente non abitativi, dovendosi invece individuare la specifica tipologia di indennità sulla base di un criterio maggioritario, in relazione alla preminente destinazione delle unità immobiliari per le quali il soggetto presta tale servizio.Quanto affermato dal nuovo amministratore di condominio appare, pertanto, corretto. Tuttavia, un giudizio in merito alla legittimità della possibile revoca dell’indennità in parola impone in ogni caso un approfondito esame del contratto di assunzione, fermo restando che la revoca parziale dell’indennità complessiva sino a oggi corrisposta non può in alcun modo intaccare il principio di irriducibilità della retribuzione.