Possibile offrire quote più elevate ai fornitori strategici
Un altro degli aspetti della disciplina della transazione fiscale su cui le Entrate stanno maturando una nuova posizione è quello riguardante il trattamento dei cosiddetti “creditori strategici”. Si tratta cioè dei fornitori di beni e servizi essenziali per la prosecuzione dell’attività aziendale e funzionali ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori, ai quali, nonostante la loro natura sia il più delle volte chirografaria, viene offerto dall’impresa concordataria – per spingerli a continuare a fornirle i loro beni e servizi – un soddisfacimento migliore di quello proposto ai creditori privilegiati, in deroga all’ordine delle cause di prelazione.
Poiché l’articolo 182-ter della legge fallimentare stabilisce che la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie offerte con la proposta di transazione fiscale per il soddisfacimento dei crediti tributari privilegiati non possono essere meno convenienti di quelli previsti per i crediti privilegiati di rango inferiore o chirografari, ci si è chiesti se la previsione di un pagamento dei creditori strategici chirografari superiore a quello proposto per i crediti fiscali comportasse la violazione di tale disposizione.
A ben vedere, un miglior trattamento dei creditori strategici non è mai parso penalizzante per il Fisco, avendo esso necessariamente lo scopo di rendere possibile la prosecuzione dell’attività dell’impresa e, di conseguenza, il miglior soddisfacimento dei crediti, inclusi quelli tributari. Tuttavia, in assenza di disposizioni legislative e di istruzioni in merito, e quindi nell’impossibilità di prevedere il comportamento dell’amministrazione finanziaria, le imprese hanno spesso prudentemente evitato di offrire a tali creditori un soddisfacimento inferiore a quello proposto all’Erario, assumendosi il rischio del mancato sostegno da parte di tali fornitori.
Ora l’agenzia delle Entrate pare decisa a confermare, opportunamente, la legittimità della deroga del principio del divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari a favore dei creditori strategici, a patto però che l’apporto di questi ultimi sia realmente essenziale per la gestione dell’impresa.
Due iter per le modifiche
Un ulteriore aspetto messo a fuoco dall’Agenzia riguarda il caso in cui, successivamente alla stipula di un atto di transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti e alla omologazione di tale accordo, l’impresa debitrice si venga a trovare nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni oggetto dell’atto di transazione sottoscritto e ne proponga quindi la modifica.
Le Entrate, con una certa apertura, ritengono che, se le modifiche richieste riguardano modalità e condizioni di pagamento, esse possono essere introdotte mediante un semplice atto integrativo di quello precedentemente stipulato; se consistono invece in ulteriori riduzioni degli importi dovuti o rilevanti variazioni dei tempi di pagamento, è necessario dar corso a una nuova proposta di transazione fiscale e a un nuovo procedimento di omologazione.