Professione e Mercato

Praticante avvocato, sanzione più mite per la giovane età e l'inesperienza

Il Cnf, sentenza n. 133/2023, giudicando un caso di appropriazione di fondi del cliente afferma che si deve tener conto dello status di praticante al momento dei fatti e della inesperienza

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di Francesco Machina Grifeo

No alla radiazione ma sospensione per 6 mesi per il praticante avvocato che si è impadronito di 24 mila euro del cliente sottraendoli dal risarcimento che l'assicurazione aveva pagato. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 5 luglio 2023 (resa nota in questi giorni), riformando la decisione emanata dal Consiglio di disciplina di Catanzaro fondata sugli esiti del processo penale dove, nonostante la prescrizione del reato, sono state confermate le statuizioni civili e dunque l'accertamento dei fatti. Tra gli elementi valutati a favore del legale proprio la giovane età e l'inesperienza.

Il ricorrente ha lamentato, tra l'altro, che la sanzione della radiazione "è manifestamente eccessiva ed è addirittura sproporzionata rispetto alla pena inflitta dal giudice penale di primo grado, al quale il CDD si è uniformato, sia pure erroneamente, quanto alla ricostruzione dei fatti e all'accertamento della responsabilità, per poi immotivatamente discostarsi nel trattamento sanzionatorio", omettendo altresì di valutare una serie di parametri favorevoli all'incolpato: "l'incensuratezza, il notevole lasso di tempo trascorso (tredici anni) senza rilievi deontologici, lo status di praticante al momento dei fatti, l'inesperienza, le peculiari tempistiche e modalità di denuncia del fatto da parte del cliente/parte assistita".

Un ragionamento che ha fatto breccia nel Collegio il quale aveva già rilevato che il CDD aveva errato là dove - ritenuta discrezionalmente la ricorrenza di una ipotesi aggravata - aveva irrogato una sanzione non corrispondente all'aumento della sanzione edittale secondo la disciplina dettata dal vigente CDF. La violazione dell'articolo 30, 2° comma, CDF comporta la sospensione dall'esercizio della professione da sei mesi a un anno (articolo 30, 5° comma, CDF) e pertanto l'inasprimento di cui all'articolo 22, 2° comma lett. c), CDF, appunto per i «casi più gravi», avrebbe potuto condurre al massimo alla sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a tre anni, e giammai alla radiazione.

Tornando al punto della giovane età per il Cnf "la sanzione ablativa risulta sproporzionata ed eccessiva anche sotto questo profilo e non si attaglia alla fattispecie concreta decisa". Infatti, "non ricorrendo una ipotesi attenuata di responsabilità (ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, 3° comma, CDF), la sanzione andava stabilita nell'ambito del trattamento edittale (sospensione dall'esercizio della professione da sei mesi a un anno). E la giusta dosimetria fondata sui criteri posti dall'art. 21 CDF doveva condurre "all'irrogazione del minimo edittale".

Sotto questo profilo, prosegue la decisione, "meritano di essere debitamente valorizzate a favore del ricorrente alcune delle circostanze dallo stesso dedotte o comunque riscontrabili nella fattispecie (status di praticante al momento dei fatti; inesperienza; correttezza del comportamento precedente e successivo ai fatti; incensuratezza; avvenuta riparazione del danno in ottemperanza alle statuizioni civili del giudicato penale)".

In altre parole, la giovane età dell'incolpato può comportare una mitigazione della sanzione da irrogarsi in concreto, giacché la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (articolo 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze - soggettive e oggettive - nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

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