Responsabilità

Prelievi abusivi sul libretto, la banca non risarcisce il cliente distratto

Per la Cassazione c’è il concorso di colpa del risparmiatore

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di Selene Pascasi

Se il dipendente preleva abusivamente fondi da un libretto e il correntista non si accorge delle manovre irregolari, non può pretendere dalla banca il risarcimento di tutto il denaro sottratto. Lo scrive la Corte di cassazione nell’ordinanza 5638 del 21 febbraio 2022.

È un uomo ad aprire la lite chiamando in causa l’istituto di credito custode dei suoi risparmi. La banca, lamenta, doveva risarcirgli il denaro che un impiegato aveva a più riprese ritirato dal suo libretto senza alcuna autorizzazione. La Corte d’appello, in parziale riforma della precedente pronuncia, condanna la banca a risarcire al cliente circa 17.500 euro. La somma liquidata, però, è inferiore a quella sottratta. Dal totale, infatti, precisa il collegio, andavano decurtati gli importi relativi a tutte le operazioni eseguite dopo il primo prelevamento del risparmiatore successivo ai cospicui e abusivi prelievi da parte del cassiere infedele. In pratica, ciò che gli si rimprovera è di non essersi accorto immediatamente degli spostamenti illeciti annotati sul libretto e, anzi, di non aver mai reagito per quasi due anni, concorrendo a provocarsi i danni reclamati.

Il correntista non si arrende e formula ricorso, per ottenere la liquidazione di un importo maggiore rispetto a quello conteggiato ma la Corte di cassazione lo dichiara inammissibile. Era innegabile il suo concorso di colpa, come riconosciuto già in sede di appello. Il coinvolgimento nel determinare il danno, specifica, non si fondava sulla sola mancata verifica delle annotazioni apposte sul libretto ma, e principalmente, sull’idoneità dei movimenti irregolari a essere scoperti dall’uomo recatosi personalmente in banca proprio per operare sul libretto di deposito. E ciò, circostanza basilare, anche dopo i primi consistenti prelevamenti.

A ogni modo, proseguono i giudici rispondendo ai rilievi mossi, non gli era stata addebitata la responsabilità esclusiva di quanto accaduto. Era stato solo delimitato il perimetro temporale oltre il quale l’istituto di credito non poteva ritenersi responsabile in via esclusiva dei danni occorsi al cliente la cui disattenzione aveva inciso. Una condotta diligente, d’altronde, sarebbe sfociata in denuncia delle scorrettezze con conseguente blocco dei prelievi non autorizzati.

Si motiva in questi termini la soluzione adottata dalla Cassazione che, sancita l’inammissibilità del ricorso, condanna il rispamiatore a rifondere alla Banca le spese della fase processuale.

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