Prescrizione dell'abuso edilizio, assoluzione nel merito più difficile
La Cassazione, sentenza n. 47427 depositata oggi, ha giudicato inammissibile il ricorso dei nudi proprietari
In presenza di una causa di estinzione del reato – nel caso, prescrizione - il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione (art. 129 comma secondo, cod. proc. pen.) soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile. Per queste ragioni la Corte di cassazione, sentenza n. 47427 depositata oggi, ha giudicato inammissibile il ricorso dei nudi proprietari di una porzione del lastrico solare di un edificio sui cui era stata realizzata una terrazza di circa 700 mq, con una tettoia di 180 mq, in assenza dei relativi permessi.
Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata non si era posta in alcun modo il problema della sussistenza dei reati, avendo semplicemente e in modo errato ritenuto sussistente un interesse dei ricorrenti ai lavori abusivi per la loro qualifica soggettiva di nudi proprietari. In realtà, però, essi erano estranei ai lavori in quanto nel lastrico solare di loro pertinenza nessun lavoro era stato effettuato. Mancava, quindi, qualsiasi interesse dei ricorrenti alla realizzazione delle opere.
Un ragionamento non condiviso dalla Suprema corte che ha ribadito come l'assoluzione nel merito possa essere disposta solo quando la valutazione che il giudice deve compiere "appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento". E nel caso specifico sarebbe stato necessario "un ulteriore approfondimento da ritenersi precluso, per l'estinzione dei reati per la prescrizione". Infatti, come evidenziato dalla Corte di appello la "prospettata qualifica soggettiva e la pronuncia cautelare non rappresentano elementi idonei a fondare la constatazione ictu oculi dell'assoluzione nel merito".
Del resto, conclude la Corte, nell' imputazione l'opera abusiva è indicata come "trasformazione del lastrico solare di circa 700 mq in terrazza praticabile mediante pavimentazione e installazione di una tettoia di circa 180 mq in lamiera sorretta da strutture in scatolari metallici". Senza dunque specificare la particella interessata, "con la conseguenza che l'abuso edilizio potrebbe interessare tutti i condomini".