Penale

Processo penale, le indicazioni della Procura di Napoli su intercettazioni, querele e depositi

Il documento inviato a tutti Procuratori, alle Questure ai comandi dei Carabinieri è finalizzato ad assicurare una tempestiva ed uniforme applicazione della nuova normativa e dei relativi istituti di garanzia

di Francesco Machina Grifeo

Dopo la Corte di Cassazione, anche la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli fornisce le " Prime indicazioni operative generali " sull'applicazione delle norme del processo penale appena riformato e in vigore dal 30 dicembre scorso. Le indicazioni, firmate da Rosa Volpe, sono state inviate a tutti i Procuratori, alle Questure ai comandi dei Carabinieri, oltreché alla Prefettura, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati ed alla locale camera penale, e sono "finalizzate ad assicurare una tempestiva ed uniforme applicazione della nuova normativa e dei relativi istituti di garanzia e tutela delle parti a vario titolo interessate nell'attività investigativa e processuale". L'oggetto ovviamente è il decreto legislativo n. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia), in vigore dal 30 dicembre 2022, (Dl n. 162 del 31 ottobre 2022 e successiva conversione in legge, con modificazioni, n. 199 del 30 dicembre 2022 - pubblicata su G.U. n.304 del 30.12.2022)

La Riforma, si legge, "introduce diverse novità che afferiscono a vari istituti processuali, a cominciare da quelli direttamente incidenti sulla fase delle indagini preliminari e, quindi, di diretto interesse operativo anche per l'attività della polizia giudiziaria". Per prima cosa vengono riepilogati i reati divenuti a querela di parte. Sul punto si deve tuttavia ricordare che il Consiglio dei ministri, il 19 gennaio scorso, ha approvato un Ddl che reintroduce la procedibilità quando è contestata l'aggravante del "metodo mafioso" o della finalità di terrorismo o di eversione. Inoltre, la procedibilità d'ufficio torna anche per il reato di lesione personale, quando è posto in essere da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa.

Ad ogni modo il decreto legislativo 150/2022 attualmente in vigore "amplia significativamente il catalogo dei reati procedibili a querela di parte". Ne derivano, pertanto, conseguenze immediate anche sull'attività della polizia giudiziaria. I reati divenuti procedibili a querela dunque sono: 1) lesioni personali volontarie (art. 582 c.p.), la procedibilità d'ufficio rimane però in quattro casi più gravi, fa cui quelle in danno degli esercenti le professioni sanitarie. Diventano a querela di parte (salvo nel caso di aggravanti) 2) le lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.); 3) il sequestro di persona (art. 605 c.p. primo comma); 4) la violenza privata (art. 610 c.p.); 5) la violazione di domicilio (art. 614 c.p.); 6) l'ipotesi di furto aggravato previste dagli articoli 624 e 625 c.p.; 7) turbativa violenta del possesso di cose immobili prevista dall'art. 634 c.p.; 8) danneggiamento previsto dall'art. 635 primo comma c.p. ; 9) truffa prevista dall'art. 640 c.p„ comma 1.; 19) frode informatica prevista dall'art. 640 ter c.p. (reato per cui è prevista la competenza di questo Ufficio distrettuale); 11) contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ex art. 659 c.p„ primo comma; 12) contravvenzione di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p.. Per tutti questi casi la Procura dettaglia poi quando non si procede comunque d'ufficio.

Solo nei casi in cui sono in corso di esecuzione misure cautelari personali, in relazione a reati ora divenuti procedibili a querela, spiega la nota, l'Autorità Giudiziaria, nel termine di venti giorni dalla entrata in vigore della Riforma, è tenuta ad interpellare la persona offesa in ordine all'esercizio del diritto di querela. In difetto, precisa la Procura, la misura cautelare perde efficacia. Dalla lettura sistematica del primo e del secondo dell'art. 85, per la Procura si evince che anche in assenza di misure cautelari personali, se la persona offesa non ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato ne deve essere notiziata al fine di esercitare il diritto di querela, il cui termine (ordinario: di novanta giorni) decorrerà dal giorno in cui è stata informata. Analogo comportamento dovrà tenere la polizia giudiziaria, rispetto ai fatti oggetto di investigazione commessi prima del 30 dicembre 2022, in tutti i casi in cui il pubblico ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini o nei casi in cui il pubblico ministero emetta apposita delega.

In particolare, per i reati ora procedibili a querela commessi a partire dal 30 dicembre 2022 - "fra i quali vanno menzionate, per la loro elevata ricorrenza nella pratica giudiziaria, le varie ipotesi di furto aggravato" - la polizia giudiziaria ha il dovere di svolgere con immediatezza due distinti accertamenti: a) l'identificazione della persona legittimata a proporre querela (non agevole, quando il soggetto leso sia una società o una persona giuridica); b) la verifica se il soggetto leso e legittimato a proporre querela intenda o meno presentare l'istanza punitiva. In difetto di presentazione immediata di querela, "per l'intero catalogo dei nuovi reati procedibili a querela vi è assoluto divieto di procedere all'arresto in flagranza o all'adozione di misure cautelari".

Riguardo poi al processo telematico si precisa che in attesa della concreta operatività della nuova disciplina, la polizia giudiziaria "avrà cura di osservare puntualmente le direttive che la Procura di Napoli ha già adottato in tema di deposito, unicamente per via telematica, delle annotazioni preliminari e dei relativi seguiti sul portale delle notizie di reato".

Altre istruzioni vengono fornite sulle modalità di indentificazione delle persone e sulla documentazione degli atti; ma anche sul compimento degli atti a distanza e sugli oneri informativi rispetto alla possibilità di accedere alla giustizia riparativa.

Riguardo poi il controllo giurisdizionale sulle attività di perquisizione, si precisa che l'obbligo di motivazione "dovrà allora essere coerente nell'illustrare, anche in assenza di una notizia di reato già acquisita, i presupposti che legittimano I'intervento". Pertanto, la polizia giudiziaria "eviterà di ricorrere a formule di stile vuote o stereotipate, illustrando. proprio per consentire un concreto controllo di legittimità (sia da parte del p.m in sede di convalida, sia eventualmente in sede di opposizione ex art. 352. comma 4 bis, c.p.p.). le ragioni a fondamento dell'intervento".

Ma vengono fornite anche indicazioni riguardo la iscrizione della notizia di reato, in particolare sulla retrodatazione ad istanza di parte e i relativi riflessi sull'efficacia dell'attività di indagine. Per la Procura "appare evidente… il ruolo fondamentale che è chiamata a svolgere la polizia giudiziaria ai fini della sollecita individuazione di nuovi soggetti e/o di nuove ipotesi di reato da iscrivere nel registro di cui all'art. 335 c.p.p..

Infine con riguardo alla attività di intercettazione ed al rischio ritardi nelle iscrizioni, la Procura specifica che in occasione delle richieste di proroga, "risulta indispensabile, onde evitare ritardi (o addirittura omissioni) nelle iscrizioni, segnalare al pubblico ministero - cui ovviamente è rimessa la valutazione finale - eventuali indizi emersi a carico di persone non ancora iscritte (ove individuate) ovvero eventuali, ulteriori ipotesi di reato riferibili a soggetti già iscritti". In questo senso "appare utile" che, unitamente alla richiesta di proroga dell'intercettazione, la polizia giudiziaria compili una scheda riepilogativa delle emergenze dell'attività di ascolto di cui si chiede il prosieguo, nella quale siano evidenziati: a) eventuali, ulteriori indizi di reato; b) le generalità della persona o delle persone a carico delle quali sarebbero emersi indizi di reato; c) le circostanze di tempo e di luogo del fatto-reato (ove risultino).

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