Processo penale, pronti i correttivi alla riforma Cartabia
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato ieri, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
La Relazione illustrativa (bozza)
Il decreto si compone di undici articoli. I primi dieci introducono alcune modifiche “al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un’opera di semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma”. L’ultimo articolo concerne le disposizioni finanziarie
Nella elaborazione dei correttivi, spiega la Relazione, si è tenuto conto dei contributi provenienti dal mondo accademico, dall’avvocatura e dalla magistratura, che hanno segnalato profili problematici emersi in sede di applicazione della normativa.
Un intervento rilevante mira a realizzare una complessiva semplificazione del meccanismo di risoluzione della stasi e dei connessi strumenti dell’avocazione delle indagini da parte del procuratore generale presso la corte di appello. L’intervento è consistito nella eliminazione dei commi da 5-bis a 5-quinquies dell’articolo 415-bis e nella concentrazione della disciplina della risoluzione della stasi nell’articolo 415-ter, riformulato.
Un altro intervento mira a chiarire nel codice di rito che il giudice quando valuta che, in concreto, non sussistono i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, non debba attivare il c.d. meccanismo di sentencing, pronunciando, dunque, un dispositivo di condanna “provvisorio” e dando un avviso alle parti, ma possa pronunciare direttamente il dispositivo di condanna a pena detentiva non sostituita.
Si opera, inoltre, una complessiva semplificazione, prosegue la Relazione, prevedendo che, se il giudice già dispone degli elementi necessari per la sostituzione, ivi compreso il consenso dell’imputato, possa direttamente sostituire la pena detentiva, senza necessariamente attivare il meccanismo di sentencing. Il meccanismo verrà invece attivato solo quando il giudice, pur ritenendo sussistenti i presupposti per la sostituzione, non abbia elementi sufficienti per procedervi, o perché debba acquisire il consenso dell’imputato o ritenga il consenso espresso non attuale (per esempio, in considerazione del tempo trascorso dalla manifestazione del consenso stesso) ovvero perché ritenga necessario effettuare gli ulteriori accertamenti e approfondimenti.