Processo telematico: il deposito della “copia d'obbligo” è condizione per la fissare istanza cautelare e udienza di merito
Il processo amministrativo telematico prevede l'obbligo di «depositare in giudizio “almeno” una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico, (copia che va quindi qualificata normativamente, “copia d'obbligo”) mentre rientra nella “facoltà” della stessa parte di depositare più di una copia (copia da considerare, viceversa, propriamente “copie di cortesia”, giacché giuridicamente non obbligatorie)». Lo ha precisato la sezione VI del Consiglio di Stato con l'ordinanza cautelare 3 marzo 2016 n. 880.
I magistrati inoltre hanno precisato che «il deposito di una copia cartacea d'obbligo, previsto dall'art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, è condizione per l'inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall'udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell'inizio di tale decorso, sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un'udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine)». Ad avviso della Sezione, pur ad opinare che l'omissione del deposito della copia d'obbligo non precluda l'eventuale concessione di misure cautelari monocratiche ex articolo 56 del Cpa né la conseguente fissazione obbligatoria della camera di consiglio la trattazione collegiale in tale sede va comunque considerata condizionata al tempestivo deposito della copia d'obbligo, sotto pena di rinvio della trattazione collegiale fino a espletato incombente.
Consiglio di Stato – Sezione VI – Ordinanza 3 marzo 2017 n 880