Procura speciale: basta la "sostanza"
La Cassazione chiarisce che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, la procura speciale all'avvocato non necessita di formule sacramentali
L'avvocato necessita di procura speciale evincibile dalla sostanza senza l'adozione di formule sacramentali. Lo ha chiarito la Cassazione (sentenza n. 45852/2022) accogliendo il ricorso di una donna, terza interessata in un procedimento penale.
La vicenda
Nella vicenda, la signora si vedeva dichiarare inammissibile dal tribunale di Milano il ricorso, proposto nella qualità di terzo interessato nel procedimento penale a carico di un indagato per truffa, in quanto presentato da difensore privo di procura speciale.
La questione approdava innanzi al Palazzaccio di fronte al quale la donna deduceva violazione di legge evidenziando una motivazione del tribunale manifestamente illogica "tenuto conto delle caratteristiche e contenuto della procura agli atti, da intendersi senza alcun dubbio come procura speciale".
In tal senso, richiamava "il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – e sottolineava - la presenza di tutti requisiti essenziali al fine di proporre, nella qualità di terzo interessato, ricorso avverso il provvedimento di sequestro, essendo evidente l'attribuzione dello ius postulandi all'avvocato" e non essendo necessaria "alcuna formula sacramentale".
Il procuratore, dal canto suo, chiedeva il rigetto del ricorso ma la Suprema Corte dà ragione alla signora.
La decisione
Per i giudici, infatti, il difensore ha documentalmente evidenziato che la procura speciale conferita dalla ricorrente e allegata all'istanza di dissequestro era "conforme al paradigma di legge e pienamente idonea al conferimento dei predetti poteri processuali".
In tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (e, dunque, anche di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro), ribadisce la S.C., la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena d'inammissibilità a norma dell'articolo100 c.p.p. "non richiede, l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura" (cfr., da ultimo, Cass. n. 2132/2022)
Del resto, la Corte ha già chiarito più volte il principio secondo cui "la procura speciale ex art. 100 c.p.p. si differenzia da quella prevista dall'art.122 c.p.p., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata".
Conseguentemente, nel caso di specie, le espressioni utilizzate dalla ricorrente - che evidenziano la qualità di terzo/persona alla quale le cose sono state sequestrate e il conferimento dei poteri per proporre richiesta di riesame – risultano pienamente adeguate al fine di riscontrare l'avvenuto conferimento al difensore del potere processuale di chiedere il dissequestro dei beni nel suo interesse e di impugnare l'eventuale rigetto dell'istanza.
Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Milano.