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Prodotti fitosanitari, l’insetticida rischioso può essere sostanza attiva

I rischi appurati non escludono in radice il rinnovo dell’approvazione all’utilizzo da parte della Commissione Ue che sarà tenuta a valutare i pericoli e dettare le precauzioni

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L’identificazione di taluni rischi connessi all’uso degli insetticidi non esclude il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva come componente di prodotti fitosanitari. Sta però alla Commissione europea, in qualità di “gestore del rischio”, imporre eventuali misure di mitigazione per ridurne l’utilizzo a un livello accettabile. Queste le affermazioni contenute nella sentenza del Tribunale sulla causa T-536/22.

Il caso
La cipermetrina è un insetticida della famiglia dei pirenoidi, ampiamente utilizzata nell’Unione europea per lottare contro i parassiti delle colture. Dal 2006 la cipermetrina è considerata approvata come sostanza attiva immessa nel mercato dei prodotti fitosanitari.
Nel 2022 l’organizzazione non governativa Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) ha chiesto alla Commissione europea di riesaminare il suo regolamento di esecuzione con cui ha rinnovato l’approvazione dell’insetticida fino al 31 gennaio 2029.
Tale approvazione, viene contestato, non terrebbe conto delle conclusioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che hanno individuato rischi connessi ai pesticidi associati alla cipermetrina, che riguardano, tra l’altro, gli organismi acquatici e le api mellifere.

Dal no della Commissione al ricorso Ue
Poiché il rinnovo dell’approvazione era stato accompagnato da misure di mitigazione dei rischi , la Commissione ha respinto tale richiesta. La PAN Europe ha adito il Tribunale dell’Unione europea al fine di annullare tale rifiuto. Secondo tale organizzazione, il fatto che la Commissione non riesamini il suo regolamento viola il principio di precauzione e l’obbligo per l’Unione di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Ma il Tribunale Ue ha respinto il ricorso.

La valutazione dei rischi non è vincolante
Il Tribunale ricorda che il principio di precauzione impone alle istituzioni dell’Unione di adottare misure appropriate al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l’ambiente. Per effettuare la valutazione dei rischi è importante disporre di una valutazione scientifica degli stessi e determinare il livello di rischio giudicato inaccettabile per la società. La valutazione di tali rischi è un processo scientifico che deve essere affidato a esperti. Tuttavia, la determinazione del livello di rischio giudicato accettabile per la società spetta alle istituzioni dell’Unione. Sebbene, nell’ambito del procedimento di rinnovo delle sostanze attive, la Commissione debba tener conto delle conclusioni scientifiche dell’EFSA, essa non è vincolata dalle osservazioni di quest’ultima.

Principio di precauzione
In quanto gestore dei rischi, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale, delimitato tuttavia dal Legislatore dell’Unione, con il regolamento CE n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e dal “principio di precauzione”.
Nel caso di specie, il Tribunale dichiara che l’individuazione dei settori critici di preoccupazione da parte dell’EFSA non esclude che la Commissione rinnovi l’approvazione della cipermetrina, imponendo misure di mitigazione dei rischi.
Il Tribunale sottolinea che spetta alla Commissione assicurarsi che tali misure consentano effettivamente, e non in astratto, di ridurre il rischio individuato a un livello accettabile.

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