Penale

Profili penali del certificato medico affetto da falsità ideologica

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Reati contro la fede pubblica – Falsità ideologica in atto pubblico – Certificato medico recante falsa attestazione dell'orario di visita – Utilizzo strumentale dello stesso – Circostanza aggravante.
Può essere dichiarata in sentenza la sussistenza della fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico ex articolo 476, comma 2, c.p. qualora la caratteristica “fidefacente” dell'atto ritenuto falso (nella fattispecie: certificato medico di malattia) – pur non essendo stata espressamente contestata nel capo di imputazione – emerga in maniera inequivoca dagli elementi di fatto dedotti in giudizio. Infatti, per la contestazione di una circostanza aggravante non è necessaria né l'adozione di una formula specifica né il richiamo della norma di legge che la preveda, essendo al contrario sufficiente, in base al principio di correlazione tra accusa e decisione, la sola enunciazione di fatto della falsità, oltre che la piena cognizione della stessa da parte dell'imputato, il quale in tal modo è posto nelle condizioni di espletare adeguatamente la propria difesa.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 20 gennaio 2017, n. 2712

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In atti pubblici - Falso per induzione - Certificato medico rilasciato per finalità non contenziose - Simulazione di patologia psichiatrica - Reato di falso ideologico in atto pubblico ex articolo 480 cod. pen. - Configurabilità.
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la condotta di chi, simulando disturbi di rilevanza psichiatrica, induce il sanitario a redigere certificazione relativa ad una malattia inesistente per finalità non contenziose.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 12 gennaio 2015 n. 896

Reati contro la fede pubblica – Delitti – Falsità in atti pubblici - Certificazioni sanitarie - Accertamento diagnostico, effettuato in forma prognostica, anziché, come richiesto, in relazione alle condizioni attuali dell'interessato - Elemento soggettivo - Sussistenza - Ragioni.
Nel reato di falso ideologico, è da ricondurre all'area del dolo e non a quella dell'errore professionale, la condotta del medico che, ai fini del rilascio del certificato relativo alla capacità a deambulare delle persone richiedenti il contrassegno necessario per i parcheggi preferenziali, invece di effettuare un accertamento diagnostico sulla “attuale” capacità di deambulazione del soggetto interessato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 381 del d.P.R. n. 495 del 1992, effettua una valutazione in forma prognostica sul decadimento futuro delle facoltà motorie, in quanto la percezione della differenza tra i due accertamenti (quello attuale e quello prognostico) non necessita di particolari competenze specialistiche e non richiede l'esercizio di alcuna discrezionalità tecnica.
•Corte cassazione, sezione II, sentenza 27 gennaio 2015, n. 3718

Falso ideologico – Certificato medico di malattia – Mancata verifica oggettiva.
Configura reato di falso ideologico la proroga da parte del medico della prognosi di decorso di una malattia di un paziente senza visita. La falsa attestazione attribuita al medico non attiene tanto alle condizioni di salute del paziente, quanto piuttosto al fatto che egli ha emesso il certificato senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute, non essendo consentito al sanitario effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti. Ciò rende irrilevanti le considerazioni sulla effettiva sussistenza della malattia o sulla induzione in errore da parte della paziente.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 15 maggio 2012, n. 18687

Falsità in atti - Falsità ideologica in certificato medico - Rilascio di certificato medico senza previa visita del paziente - Reato - Sussistenza.
Commette il reato di falso ideologico ex articolo 480 del Cp il medico convenzionato con il servizio sanitario che rilasci un certificato (nella specie, di proroga della prognosi di malattia) a favore di un paziente senza averlo previamente visitato, e, quindi, senza alcuna verifica obiettiva delle condizioni di salute; essendo, a tal riguardo, irrilevante anche, in ipotesi, l'effettiva sussistenza della malattia.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 15 maggio 2012, n. 18687

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