Penale

Prostituzione, le nozioni di sfruttamento, favoreggiamento e induzione

Breve excursus giurisprudenziale

di Virgilia Burlacu e Massimo Bianca*

Caratteri generali

Con il termine prostituzione si intende il compimento di prestazioni sessuali a scopo di lucro. L’elemento caratterizzante della prostituzione è quindi l’offerta di prestazioni sessuali in cambio di un corrispettivo economico.

La prostituzione può essere esercitata sia da soggetti maschili che femminili, finalizzata a qualsiasi tipo di rapporto, sia eterosessuale che omosessuale, e consiste nel compimento di qualsiasi atto di natura sessuale.

Tale comportamento non costituisce reato in quanto siffatta attività, seppure intesa come degradante e contraria al buon costume, rientra tra la libertà di autodeterminazione della persona e dunque non può essere sanzionata penalmente.

Ciò posto, vi sono però condotte, legate alla prostituzione, che costituiscono reato.
Esse sono: sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione. Il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione è punito dall’art. 3, n. 8, l. n. 75/1958, con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a 10.329 euro.

Nozione di sfruttamento

Il reato di sfruttamento della prostituzione, disciplinato dalla legge (n. 75 del 1958) stabilisce, all’articolo 3 della legge stessa, che è illegale approfittare dei proventi ottenuti dall’attività di prostituzione di terzi.

Quindi viene incriminato lo sfruttamento della prostituzione, come condotta volta a trarre ingiustificato vantaggio dall’attività di chi si prostituisce.

Lo sfruttatore è colui che fruisce indebitamente delle utilità dell’attività di prostituzione. Affinché si possa configurare il reato di sfruttamento, non è richiesto che lo sfruttatore ponga in essere una condotta vessatoria diretta ad obbligare la prostituta a fornirgli parte di tali proventi in quanto il reato può configurarsi anche nel caso in cui colei che si prostituisce ceda spontaneamente tali guadagni ( Cass. n. 19644/2003 ).

Ad ogni buon conto, deve in ogni caso essere presente la consapevolezza dello sfruttatore di trarre un indebito vantaggio dall’attività di meretricio.

Si tratta anche in tal caso di reato punibile solo a titolo di dolo. Il delitto di sfruttamento della prostituzione si realizza col trarre una qualsiasi utilità dall’attività sessuale della prostituta e richiede il dolo specifico, cioè la cosciente volontà del colpevole di trarre vantaggio economico dalla prostituzione, tramite la partecipazione ai guadagni ottenuti con tale attività ( Cass. n. 98/2000 ).

Nozione di favoreggiamento

Per favoreggiamento si intende quell’attività finalizzata a facilitare, favorire o comunque apportare un contributo determinante all’esercizio della prostituzione; trattasi di condotte caratterizzate dal porre in essere un rapporto di causalità nel quale si concretizzino tutte quelle condizioni perché si possa realizzare l’esercizio della prostituzione altrui. Affinché si possa configurare favoreggiamento, ha statuito la Cassazione, è necessario un “oggettivo aiuto all’esercizio del meretricio in quanto tale” ( Cass. n. 8345/2000 ).

Consolidata giurisprudenza della Suprema Corte sostiene che trattasi di una “ interposizione, anche occasionale ” in modo da rendere semplice l’attività volta alla mercificazione altrui (Cass 31.1.2001).

Un’attenzione deve essere volta al momento nel quale il favoreggiamento si compia; a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che tale condotta si perfeziona quando si favorisce in qualsiasi modo la prostituzione di altri essendo sufficiente qualsiasi forma di intervento agevolativo, quale, per esempio, mettere in contatto il cliente con la prostituta (Cass. n. 10938/2001).

Il reato di favoreggiamento della prostituzione, sotto il profilo oggettivo, è integrato da qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione, mentre, sotto il profilo soggettivo, basta la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che rilevi il movente dell’azione (Cass. n. 6373/2013).

Importante è sottolineare altresì che “Il reato di favoreggiamento della prostituzione non si configura per il semplice fatto di dare in locazione un immobile ad una prostituta , ciò anche se il locatore sia a conoscenza che la conduttrice, oltre che utilizzarlo come abitazione, vi eserciterà l’attività di prostituzione” ( Cass, sez. III Penale, sentenza n. 4571/18 ).

Il favoreggiamento della prostituzione è punibile solo a titolo di dolo generico, in quanto consiste nella coscienza e volontà di agevolare la prostituzione altrui, mentre, non è più richiesto il fine specifico di servire all’altrui libidine.

Non rileva inoltre il movente dell’azione, in quanto è sufficiente ad integrare il reato qualsiasi condotta consapevole che si risolva in una agevolazione concreta della prostituzione altrui ( Cass. n. 11575/2009 ).

Ma il “cliente” come deve essere inquadrato giuridicamente?

La Corte di Cassazione ha stabilito che risulta non essere penalmente rilevante il comportamento dell’habitué che prelevata la prostituta nella via pubblica, una volta consumato il rapporto sessuale, la riaccompagni nel medesimo posto dove l’aveva prelevata, in quanto viene a mancare l’oggettiva attività di intermediazione (Cass. n. 44198/2004).

Tuttavia, in altre pronunce i giudici hanno statuito che rientra nel reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di accompagnare una o più donne, con la propria autovettura, presso il luogo nel quale le stesse erano solite prostituirsi (Trib Taranto 1253/2021), quindi l’accompagnamento abituale e non occasionale con la propria auto di una donna nel luogo in cui la stessa si prostituisce rappresenta di per sé un’attività di favoreggiamento, oltre che indizio di sfruttamento della prostituzione, poiché, in conformità alla ratio della norma, “comporta la creazione di più facili condizioni dirette ad agevolare in concreto le prestazioni sessuali della prostituta, indipendentemente dall’intento speculativo dell’agente” ( Cass. n. 3242/2023 ).

Differente invece è la condotta dell’albergatore il quale, a conoscenza dell’attività di mercificazione altrui, risponderà ai sensi dell’articolo 3, numero 3 della Legge 1958, numero 75, laddove venga dimostrata l’abitualità della frequentazione nel suo locale; al contrario invece nel caso in cui non vi sia il carattere abituale, ma occasionale della prostituta che si reca presso l’albergo non sussiste alcuna condotta penalmente rilevante (cfr., Cass. n. 5457/2005 ).

Nozione di induzione

Oltre allo sfruttamento della prostituzione, trattato nel codice penale, si parla di un ulteriore reato. L’induzione alla prostituzione costituisce un’ulteriore ipotesi di reato, individuato nella legge Merlin, sempre all’articolo 3.

Ma cosa si intende per induzione?

Per induzione s’intende qualsiasi attività di persuasione o convincimento, operata nei confronti di un soggetto, affinché costui offra il proprio corpo ad un numero indeterminato di persone.

È necessario, inoltre, che l’induzione avvenga senza violenza o minaccia, perché eventualmente integrerebbe l’ipotesi aggravata prevista all’art. 4 della legge stessa.

Situazioni borderline

Oggi in Italia, la stessa prostituzione non costituisce reato come allo stesso modo non è più reato “l’atto osceno in luogo pubblico” , il comportamento cioè di chi consuma un rapporto sessuale in auto con una prostituta, in un luogo che sia affacciato sulla pubblica via o facilmente visibile da altri. Inoltre non è più reato neanche la prostituta che va in giro vestita succintamente o con abiti che possano offendere il decoro pubblico: anche tale comportamento è stato oggetto di depenalizzazione, con applicazione solo di sanzioni amministrative.

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*A cura degli Avv.ti Virgilia Burlacu e Massimo Bianca

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