Penale

Pubblicazione della sentenza di condanna esclusivamente in via telematica sul sito del ministero della Giustizia

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a cura della Redazione Lex 24

Pena - Pene accessorie - Pubblicazione della sentenza di condanna - Modifiche all'articolo 36 cod. pen. da parte dell'art. 37, comma 18, d.l. n. 98 del 2011 - Successione di leggi penali nel tempo - Pubblicazione esclusiva in via telematica sul sito del Ministero della Giustizia.
L'analisi dell'evoluzione delle modifiche normative dell'articolo 36 c.p., consente di affermare che, attualmente, alla luce di quanto disposto dal Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 37, comma 18, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, non può più sostenersi che la novella normativa ha dato luogo ad una nuova sanzione accessoria, in quanto tale inapplicabile alle condotte pregresse (cfr., Sez. 1 , sent. n. 12924 del 21/02/2012). La circostanza che il legislatore abbia diversamente modulato il contenuto della pena accessoria, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione su supporto cartaceo quella via internet non comporta, peraltro, automaticamente l'applicazione della nuova disciplina alle condanne irrogate sotto il vigore della legge precedente: è, invece, più corretto affermare, valorizzando, in particolare, l'intervenuta abolizione del riferimento alla pubblicazione sulla stampa periodica, sostituita in toto dalla pubblicazione per via telematica, che il legislatore abbia previsto un diverso contenuto della pena accessoria temporanea che attiene (soprattutto nel caso di condanna all'ergastolo) al rafforzamento dell'efficacia generalpreventiva della pena principale, costituendo un monito per i cittadini sulla puntualità e serietà della giustizia penale. Si è, quindi, in presenza di un fenomeno di successione di leggi nel tempo (articolo 2 c.p.) per il quale opera il disposto dell'articolo 2 c.p., comma 4.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 19 dicembre 2014 n. 52689

Pena - Pene accessorie -Pubblicazione della sentenza di condanna - Modifiche all'articolo 36 cod. pen. da parte dell'art. 37, comma 18, d.l. n. 98 del 2011 - Pubblicazione esclusiva in via telematica sul sito del Ministero della Giustizia - Applicabilità retroattiva - Possibilità - Limiti.
Le modifiche apportate all'articolo 36 c.p. alla sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza, da ultimo con la novella di cui al Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 37, comma 18 (conv. in Legge n. 111 del 2011) - nel prevedere che essa sia eseguita non più sui giornali ma esclusivamente in via telematica attraverso il sito del Ministero della giustizia - attengono alla definizione del contenuto della sanzione in quanto incidono sulle relative funzioni, sicchè possono essere applicate retroattivamente ai sensi dell'articolo 2 c.p., comma 4. L'eventuale inosservanza della disposizione in esame non determina una illiceità della pena.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 18 novembre 2014 n. 47431

Pena - Pene accessorie -Pubblicazione della sentenza di condanna - Modifiche all'articolo 36 cod. pen. da parte della legge n. 69 del 2009, e dell'art. 37, comma 18, d.l. n. 98 del 2011 - Successione di leggi penali nel tempo - Inapplicabilità retroattiva nel caso di sentenza di condanna divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore delle norme novellatrici.
In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all'articolo 36 cod. pen. dall'art. 37, comma 18, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto della pena accessoria, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via “internet”, cosicchè le modalità di pubblicazione telematica, integrando un fenomeno di successione di leggi nel tempo, possono essere applicate retroattivamente entro i limiti di cui all'articolo 2 cod. pen.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 16 ottobre 2014 n. 43298

Pena - Pene accessorie - Pubblicazione della sentenza di condanna - Modifiche all'articolo 36 cod. pen. da parte dell'articolo 37, comma 18, d.l. n. 98 del 2011 - Applicabilità retroattiva - Possibilità -Limiti - Fattispecie.
Le modifiche apportate all'articolo 36 cod. pen. da parte dell'articolo 37, comma diciottesimo, D.L. n. 98 del 2011 (conv. in l. n. 111 del 2011) - che prevedono che la pubblicazione della sentenza sia eseguita non più sui giornali ma esclusivamente in via telematica attraverso il sito del Ministero della Giustizia - attenendo alla definizione del contenuto della sanzione, possono essere applicate retroattivamente nei limiti indicati dell'articolo 2, cod. pen. e, quindi, sempre che la sentenza di condanna non sia passata in giudicato (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di sostituire, con riferimento ad una condanna per il delitto di cui all'articolo 171 ter l. n. 633 del 1941, la pubblicazione della sentenza di condanna su di un periodico specializzato con quella sul sito internet del Ministero).
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 20 settembre 2013 n. 38935

Pena - Pene accessorie -Pubblicazione della sentenza di condanna - Modifiche all'articolo 36 cod. pen. da parte dell'articolo 37, comma 18, d.l. n. 98 del 2011 - Applicabilità retroattiva - Possibilità - Limiti.
Le modifiche apportate all'articolo 36 cod. pen. alla sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza, da ultimo con la novella di cui all'articolo 37, comma diciottesimo, D.L. n. 98 del 2011 (conv. in l. n. 111 del 2011) - nel prevedere che essa sia eseguita non più sui giornali ma esclusivamente in via telematica attraverso il sito del Ministero della Giustizia - attengono alla definizione del contenuto della sanzione in quanto incidono sulle relative funzioni, sicché possono essere applicate retroattivamente ai sensi dell'articolo 2, comma quarto, cod. pen. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che le modifiche legislative citate non incidono sulla parte della sentenza irrevocabile concernente la pena accessoria della pubblicazione della decisione su un giornale quotidiano).
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 9 luglio 2012 n. 26900

Pena - Pene accessorie - Pubblicazione della sentenza di condanna - Modifiche all'articolo 36 cod. pen. da parte dell'articolo 37, comma 18, d.l. n. 98 del 2011 - Applicabilità retroattiva - Possibilità - Limiti.
Le modifiche apportate all'articolo 36 cod. pen. alla sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza, da ultimo con la novella di cui all'articolo 37, comma diciottesimo, D.L. n. 98 del 2011 (conv. in l. n. 111 del 2011) - nel prevedere che essa sia eseguita non più sui giornali ma esclusivamente in via telematica attraverso il sito del Ministero della Giustizia - attengono alla definizione del contenuto della sanzione in quanto incidono sulle relative funzioni, sicchè possono essere applicate retroattivamente entro i limiti di cui all'articolo 2 cod. pen.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 5 aprile 2012 n. 12924

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