Reati alimentari: l'accertamento della pericolosità per la salute dei consumatori
Disciplina igienica degli alimenti - Reati alimentari - Reati di pericolo - Tutela della salute pubblica - Lesione - Elementi di valutazione della pericolosità.
In tema di reati alimentari, la fattispecie prevista all'art. 5, c. 1, lett. d), della legge 283/1962 ha natura di reato di pericolo, per cui è sufficiente l'idoneità della sostanza alimentare a produrre effetti di tossicità e a porre in pericolo la salute degli eventuali consumatori. Tale pericolosità è desumibile dal giudice non soltanto nell'ipotesi di superamento dei limiti massimi di concentrazione dei contaminanti alimentari stabiliti dalla legge - che è comunque un valido elemento indiziario in ordine alla idoneità della sostanza a determinare un vulnus alla salute dei potenziali consumatori degli alimenti - ma anche da altri elementi, purché il relativo apprezzamento sia adeguatamente e logicamente motivato.
●Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 31 gennaio 2019 n. 4878
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Reati - In genere - Sostanze nocive - Nozione - Reato di cui all'art. 5, lett. d), legge n. 283 del 1962 - Fattispecie.
In tema di reati alimentari, la previsione di cui all'art. 5, lett. d), della legge 30 aprile 1962, n. 283 costituisce una norma di chiusura con la quale il legislatore ricomprende nell'ambito della disposizione incriminatrice le sostanze alimentari “comunque” nocive, indipendentemente dall'essere le stesse insudiciate, già alterate o invase da parassiti, al fine di evitare che il prodotto giunga al consumo con gli attributi della nocività per non essere state assicurate le cure igieniche imposte dalla sua natura.
●Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 13 novembre 2017 n. 51591
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Sostanze nocive - Nozione - Presenza di mercurio - Superamento del triplo del limite massimo di concentrazione previsto dalla legge - Attitudine a provocare danno alla salute - Sussistenza.
Per sostanze alimentari “comunque nocive” ai sensi dell'art. 5, lett. d), della legge n.283 del 1962, devono intendersi quelle che possono arrecare un concreto pericolo alla salute dei consumatori, desumibile dal giudice non soltanto nell'ipotesi di superamento dei limiti massimi di concentrazione dei contaminanti nocivi imposti dalla legge - che costituisce un solido elemento indiziario in ordine alla idoneità della sostanza rinvenuta a determinare un “vulnus” alla salute degli eventuali fruitori del prodotto - ma anche da una pluralità di altri elementi, oggetto di valutazione e di apprezzamento giudiziale.
●Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 24 marzo 2017 n. 14483
Reati speciali - Disciplina igienica degli alimenti - Legge n. 283/1962 - Norma penale in bianco - Non configurabilità.
L'art. 5, lett. d), della Legge n. 283/1962 in materia di disciplina igienica degli alimenti non può essere considerata una norma penale in bianco perché contiene la nozione di “nocività”, intesa con riferimento a quelle sostanze alimentari che possono creare un pericolo alla salute pubblica per non essere genuine, nonché quella di “alterazione” intesa come presenza di un processo modificativo dell'alimento che diviene altro da sé per un fenomeno di spontanea degenerazione. Ciononostante, l'alterazione del prodotto alimentare, tale da determinare la sussistenza del reato in questione, può essere desunta anche dal superamento dei livelli consentiti in circolari del Ministero della Sanità appositamente emanate.
●Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 31 gennaio 2017 n. 4522
Reati alimentari - Detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione - Interesse protetto - Ordine alimentare - Lesione - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, previsto dall'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, è configurabile quando è accertato che le concrete modalità di conservazione siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell'alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato di danno a tutela del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ravvisato gli estremi del reato in questione in una fattispecie di detenzione di 50 kg di hamburger freschi all'origine sottoposti irregolarmente a surgelazione in assenza di un piano di autocontrollo, dell'abbattitore termico e del termometro esterno).
●Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 12 ottobre 2015 n. 40772