Reato di oltraggio escluso per l'offesa al carabiniere fuori servizio
È necessario per la configurabilità della fattispecie ex articolo 341-bis cod. pen. che il pubblico ufficiale si trovi nell'esercizio delle sue funzioni ovvero sia impegnato nel compimento di un atto del proprio ufficio
Le offese rivolte in luogo pubblico e in presenza di più persone a un carabiniere fuori servizio non integrano il reato di oltraggio al pubblico ufficiale, essendo necessario per la configurabilità della fattispecie ex articolo 341-bis cod. pen. che il pubblico ufficiale si trovi nell'esercizio delle sue funzioni ovvero sia impegnato nel compimento di un atto del proprio ufficio. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 173/2021.
Il caso
Il singolare episodio da cui trae origine il giudizio penale si verificava durante una sagra di paese, quando una signora, a spasso con il suo cane, incrociava nel suo cammino un uomo, vice brigadiere dei Carabinieri libero dal servizio, anch'egli in giro con il suo cane. Tra i due cominciava un diverbio su chi dovesse transitare su una strada per primo con il proprio animale. Il dibattito diventava immediatamente acceso con tanto di ingiurie rivolte dalla donna all'uomo che le ostacolava il passaggio in strada. A questo punto, per raffreddare l'impeto offensivo della signora, il vice brigadiere mostrava il suo tesserino. Ciò, tuttavia, acuiva ancor di più la tensione, tanto da rendere necessario per placare gli animi l'intervento delle Forze dell'ordine. In seguito, la signora veniva tratta a giudizio per rispondere del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, per aver ingiuriato un appartenente all'arma dei Carabinieri.
La decisione
Il Tribunale assolve però la donna dal reato contestatole ritenendo la condotta posta in essere non idonea a integrare la fattispecie prevista dall'articolo 341- bis cod. pen., in assenza di un elemento necessario per la configurazione del delitto. Ebbene, nota il giudice, le parole pronunciate «presentano certamente un'intrinseca attitudine oltraggiosa, astrattamente idonea a recare nocumento a quella particolare forma di rispetto e di decoro che deve circondare coloro che esercitano una pubblica funzione». La condotta dell'imputata presenta altresì il carattere della pubblicità richiesto dalla norma incriminatrice, dal momento che è stata posta in essere in un luogo pubblico, ovvero il piazzale nel quale si svolgeva la festa di paese, e alla presenza di più persone.
Tuttavia, la fattispecie incriminatrice richiede che la condotta offensiva dell'onore e del prestigio «sia indirizzata ad un soggetto passivo che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, proprio a causa del suo ruolo, mentre questi si trovi nell'esercizio delle sue funzioni ovvero sia impegnato nel compimento di un atto del proprio ufficio». È necessario cioè che il pubblico ufficiale destinatario dell'offesa sia in servizio.
Del tutto ininfluente è poi, prosegue, il Tribunale la circostanza che il vice brigadiere abbia esibito il proprio tesserino di riconoscimento qualificandosi come carabiniere, nel tentativo di far desistere l'imputata dalla sua condotta oltraggiosa. Ciò, infatti, non implica che egli stesse svolgendo un atto del suo ufficio al momento del fatto.