Responsabilità dell'intermediario, obblighi informativi e nesso di causalità
Intermediazione finanziaria - Conflitto d'interessi - Dovere di stensione - Obbligo informativo - Violazione - Danno - Nesso causale - Responsabilità dell'intermediario.
L'operazione posta in essere dall'intermediario in una situazione di conflitto d'interesse del quale egli non abbia preventivamente informato l'investitore e rispetto al compimento della quale, sia pure nella forma del consenso tacito, egli non sia stato autorizzato, qualora si riveli pregiudizievole, è fonte di responsabilità dell'intermediario, dato che solo l'adesione ad essa dell'investitore recide il nesso di causalità altrimenti sussistente tra la violazione dello specifico obbligo informativo a cui è tenuto l'intermediario nel dar corso ad un'operazione in conflitto di interessi e il danno che ne patisce l'investitore.
Corte di cassazione, sezione I, sentenza 15 luglio 2021 n. 20251
Contratti di borsa - In genere intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Inottemperanza - Conseguenze - Nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio - Sussistenza - Presunzione legale relativa - Prova contraria - Limiti.
Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati.
Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 aprile 2020 n. 7905
Contratti di borsa - In genere intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Inottemperanza - Conseguenze - Nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio - Sussistenza - Presunzione legale relativa - Prova contraria - Limiti - Fattispecie.
Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati.
Corte di cassazione, sezione. I, ordinanza 28 luglio 2020 n. 16126
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