Responsabilità medica: i criteri di accertamento della causalità omissiva
Responsabilità medica – Mancato approfondimento di esami radiologici – Nesso eziologico - Mancato accertamento del giudice dell'Appello – Imputazione causale dell'evento nelle fattispecie omissive – Verifica circa l'evitabilità dell'evento per effetto delle condotte doverose mancate – Fattispecie relativa a neoplasia mammaria.
In tema di responsabilità medica, ai fini dell'accertamento della causalità omissiva il giudice deve procedere alla ricostruzione controfattuale del nesso causale interrogandosi sulla evitabilità dell'evento per effetto delle condotte doverose mancate. Il giudizio di certezza sul ruolo salvifico della condotta omessa si fonda sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e culmina nel giudizio di elevata “probabilità logica” superando così le incertezze alimentate dalle generalizzazioni probabilistiche.
•Corte cassazione , sezione V, sentenza del 5 maggio 2016 n. 18757
Responsabilità medica – Somministrazione di terapia non idonea – Causalità omissiva - Sussistenza dei presupposti – Colpa professionale medica - Errore diagnostico – Configurazione – Fattispecie relativa a infarto.
L'errore diagnostico da cui deriva la colpa professionale medica nelle fattispecie di causalità omissiva si configura, non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga a un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.
•Corte cassazione, sezione IV, sentenza 1 aprile 2016 n. 13127
Responsabilità medica - Causalità omissiva – Regola di giudizio della ragionevole umana certezza – Fattispecie relativa a mancata diagnosi tempestiva di meningite batterica.
La regola di giudizio della ragionevole, umana certezza vale anche per la causalità omissiva in ambito di responsabilità medica. Tale apprezzamento va compiuto tenendo conto da un lato delle informazioni di carattere generale relative al coefficiente probabilistico che assiste il carattere salvifico delle misure doverose appropriate, e dall'altro delle contingenze del caso concreto.
•Corte cassazione, sezione IV, sentenza 28 luglio 2015 n. 33342
Responsabilità medica –Decesso del paziente - Causalità omissiva (presupposti) – Carattere condizionalistico della causalità omissiva – Itinerario probatorio da seguire – Fattispecie relativa a diagnosi di linfoma di Hodgkin.
Il carattere condizionalistico della causalità omissiva emerge dal seguente itinerario probatorio: il giudizio di certezza del ruolo salvifico della condotta medica omessa presenta i connotati del paradigma indiziario e si fonda anche sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico, da effettuarsi ex post sulla base di tutte le emergenze disponibili, e culmina nel giudizio di elevata probabilità logica.
•Corte cassazione, sezione IV, sentenza 4 dicembre 2015 n. 48239