Rassegne di Giurisprudenza

Riconoscimento del debito e contestazione della nullità delle clausole contrattuali preesistenti

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratti bancari - Conto corrente - Piano di rientro del debito - Conseguenze - Clausole negoziali - Forma scritta ad substantiam
Il piano di rientro che viene concordato tra la banca ed il cliente, considerando la natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti. Pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, non viene esonerata dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta ad substantiam secondo quanto disposto dall'art. 117 T.U.B.
• Corte di Cassazione, Sez. 6 1, Ordinanza del 31 gennaio 2022, n. 2855

Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi – Saggio degli interessi
Per la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam e perciò è a tal fine inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo, e negozialmente astratto.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 20 ottobre 2003, n. 15643

Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Misura pattuita
La convenzione relativa alla pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale, in difetto della forma scritta richiesta "ad substantiam", è colpita da nullità solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto, con riferimento alla quale l'ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con disciplina legale.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, sentenza del 14 gennaio 1997, n. 280

Promessa di pagamento - Astrazione processuale della causa - Onere probatorio del promittente
La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi in forza dell'art. 1988 cod. civ., nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate, un` astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, restando a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella promessa unilaterale.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, sentenza del 14 gennaio 1997, n. 280

Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Stipulazione in misura superiore a quella legale
Poiché l'atto scritto concernente la stipulazione degli interessi in misura superiore a quella legale è costitutivo del relativo rapporto obbligatorio, a norma dell'art. 1284 cod. civ., è privo di rilevanza giuridica il riconoscimento che di esso il debitore faccia "ex post".
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, sentenza del 14 gennaio 1997, n. 280