Penale

Ricorso per cassazione: il vizio di travisamento della prova

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Ipotesi di c.d. “doppia conforme” - Vizio di travisamento della prova - Deducibilità solo in caso di diversità del materiale probatorio esaminato.
In presenza di una c.d. “doppia conforme”, cioè di una doppia pronuncia di eguale segno, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti di cui è investito il giudice di legittimità, non potendo, nel caso di c.d. “doppia conforme”, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 28 agosto 2018 n. 39062

Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Travisamento della prova - Giudice di merito - Convincimento - Prova inesistente - Risultato di prova incontestabilmente diverso.
È deducibile ex articolo 606 cod. proc. pen. il “travisamento della prova”, il quale si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 10 ottobre 2016 n. 42803

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Illogicità della motivazione - Vizio di travisamento della prova - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che un incongruo riferimento a fattispecie di reato diverse da quella in contestazione potesse determinare l'invalidità della sentenza impugnata nella parte relativa al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, essendo stato comunque correttamente individuato il giudice cui spettava la cognizione della regiudicanda).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 3 febbraio 2014 n. 5146

Prova penale - Valutazione - Competenza dei giudici di merito - Travisamento della prova - Controllo della corte di legittimità - Ammissibilità.
Il cosiddetto “travisamento della prova” si configura quando il giudice del merito abbia utilizzato una prova inesistente o quando ha presupposto come esistente una prova mai assunta, ovvero abbia introdotto nella motivazione una informazione inesistente nel processo o, al contrario, abbia taciuto di un elemento esistente, mentre restano estranei al sindacato della Corte di Cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa, per cui la censura non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 5 marzo 2007 n. 9275

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