Penale

Riforma Cartabia: la Map "allargata" ai nuovi reati a citazione diretta resta preclusa in Cassazione

La possibilità di accedere alla messa alla prova si è così allargata ad oltre quaranta reati per i quali prima era esclusa

di Aldo Natalini

Con la definitiva entrata in vigore – dallo scorso 30 dicembre – della riforma Cartabia del processo penale si è allargato il catalogo dei reati per i quali si procede a citazione diretta del Pm innanzi al Tribunale monocratico e, conseguentemente, si è esteso il raggio di applicazione della probation, in quanto "agganciato" all'articolo 550, comma 2, Cpp, modificato dall'articolo 32, comma 1, del

QUANDO È APPLICABILE LA MESSA ALLA PROVA

Il dictum: esclusa l'applicabilità della Map in cassazione
L'odierno dictum ribadisce il principio – già espresso in numerosi precedenti in cui si instava per l'applicabilità della probation nel giudizio di legittimità – secondo cui nel giudizio di cassazione l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'articolo 168-bis Cp, né può altrimenti sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito (così, da ultimo, Cassazione, sezione III penale, n. 17214/2023; conformi Cassazione, sezione II penale, n. 19265/2015, Ced 263792; sezione IV penale, n. 43009/2015; sezione V penale, n. 35721/2015, Ced 264259: in motivazione, la Suprema corte ha evidenziato che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, stante l'assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior; sezione III penale, n. 22104/2015, Ced 263666, che ha escluso l'accesso alla Map anche nel giudizio di appello).
Ciò perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter processuale alternativo alla celebrazione del giudizio, né tale preclusione dà luogo – come già affermato dalla Consulta (Corte costituzionale n. 263/2011) – ad alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior, che imponga, nonostante la mancanza di disposizioni transitorie ad hoc, l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con Map nei giudizi di impugnazione - dunque sia davanti alla Corte d'appello che davanti alla Corte di Cassazione - pendenti alla data della sua entrata in vigore ( sezione feriale penale, n. 42318/2014, Ced 261096; Id., n. 35717/2014, Ced 259935). Del resto, l'apertura in appello o in cassazione di una nuova fase incidentale volta a consentire l'eventuale svolgersi della messa alla prova, allungando i tempi del giudizio, andrebbe a cozzare con il principio della ragionevole durata del processo, oltreché con l'esigenza di evitare l'eventuale dispersione di attività processuali già compiute (Sezione III penale, n. 22104/2015 citata).

La disciplina transitoria

Sul punto, solo una disciplina transitoria che preveda espressamente l'applicazione retroattiva delle nuove regole può farsi carico del problema. A tal fine, per i reati ai quali è stata estesa a regime la messa alla prova, l'apposita norma transitoria di cui all'articolo 90 del Dlgs 150/2022 ha onerato l'imputato di chiedere - personalmente o a mezzo di procuratore - la sospensione del processo di primo e secondo grado alla prima udienza utile successiva al 30 dicembre 2022, anche se il processo fosse stato in grado di appello ed anche se fossero stati superati, a tale data, gli ordinari termini di decadenza. Il legislatore delegato ha tuttavia escluso l'accesso retroattivo alla Map nel giudizio di legittimità, proprio per le ragioni oggi ribadite dal Supremo consesso con la decisione annotata. Peraltro, in un recentissimo arresto, la S.C. ha ritenuto non manifestamente irragionevole l'omessa previsione nell'articolo 90 del Dlgs 150/2022 della possibilità di accedere all'istituto della Map con riferimento alle nuove fattispecie di reato inserite nell'articolo 550, comma 2, del Cpp, come novellato dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del citato decreto, sempre nel rilievo che trattasi di una disciplina che presuppone un iter alternativo alla celebrazione del processo, inapplicabile nel giudizio di cassazione e che, avendo natura mista, processuale e sostanziale, senza una disposizione transitoria specifica sul punto, non è regolata dal principio di retroattività della lex mitior di cui all'articolo 2 Cp (Cassazione, sezione III penale, n. 17214/2023).

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