Penale

Riforma Cartabia: la Map "allargata" ai nuovi reati a citazione diretta resta preclusa in Cassazione

La possibilità di accedere alla messa alla prova si è così allargata ad oltre quaranta reati per i quali prima era esclusa

di Aldo Natalini

Con la definitiva entrata in vigore – dallo scorso 30 dicembre – della riforma Cartabia del processo penale si è allargato il catalogo dei reati per i quali si procede a citazione diretta del Pm innanzi al Tribunale monocratico e, conseguentemente, si è esteso il raggio di applicazione della probation, in quanto "agganciato" all'articolo 550, comma 2, Cpp, modificato dall'articolo 32, comma 1, del Dlgs 150/2022 . Tuttavia, l'imputato non può accedere alla Map avanzando la relativa istanza per la prima volta in Cassazione, poiché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter processuale alternativo alla celebrazione del giudizio.
Così la Terza Sezione penale, con la sentenza n. 23954/2023, depositata il 5 giugno, che ha escluso l'accesso alla Map in un processo per il delitto di omessa dichiarazione per evadere le imposte (articolo 5, commi 1 e 1-bis, Dlgs n. 74/2000), reato oggi ricompreso nel nuovo regime processuale della citazione diretta.
Nella specie, a ben vedere, nessuna istanza di accesso alla Map era stata avanzata dalla difesa del ricorrente alla Suprema corte ma – hanno precisato i Supremi giudici, in un significativo obiter – quand'anche fosse stata formalizzata, avrebbe trovato applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte di cassazione l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'articolo 168-bis Cp.
Alla base della preclusione – che trova un addentellato anche nell'anesso regime transitorio della Cartabia – la ritenuta impossibilità di dare ingresso in sede di legittimità ad una procedura strutturalmente alternativa ad ogni tipo di giudizio su una determinata imputazione (così, da ultimo, Cassazione, sezione III penale, n. 17214/2023, che ha ritenuto non manifestamente irragionevole l'omessa previsione, all'articolo 90 del Dlgs 150/2022, della possibilità di accedere alla Map per le nuove fattispecie di reato inserite nell'articolo 550, comma 2, del Cpp; conformi Cassazione, sezione II penale, n. 19265/2015, Ced 263792; sezione IV penale, n. 43009/2015; sezione V penale, n. 35721/2015, Ced 264259: in motivazione, la Suprema corte ha evidenziato che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con Map prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, stante l'assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior; sezione III penale, n. 22104/2015, Ced 263666, che ha escluso l'accesso alla Map anche nel giudizio di appello).

La riforma Cartabia: le modifiche all'articolo 550 Cpp dei casi di citazione diretta
Il dictum odierno è tra i primi ad occuparsi del rapporto tra Map e giudizio di legittimità all’indomani dell’entrata in vigore della riforma Cartabia del processo penale che, tra l’altro, ha estenso il catalogo dei reati per i quali l’esercizio dell’azione penale si esercita nelle forme del decreto di citazione diretta del pubblico ministero (cioè senza passare per l’udienza preliminare), con indiretto ampliamento dei delitti suscettibili di Map.
Al riguardo il legislatore delegato ha modificato, da un lato, il disposto dell’articolo 168-bis del Cp (il quale prevede che la messa alla prova possa essere richiesta – d’ora in poi anche su richiesta del Pm – non solo per i reati puniti entro il massimo edittale di quattro anni di pena detentiva ma anche “per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale”), dall’altro ha allargato proprio quest’ultima disposizione, implementando il novero delle eccezioni che consentono comunque la citazione diretta (a prescindere dal criterio edittale del comma 1) in ragione della non complessità dell’accertamento.

I NUOVI CASI DI CITAZIONE DIRETTA IN GIUDIZIO

L'indiretto ampliamento della Map

Le modifiche operate in seno all'articolo 550, comma 2, del Cpp hanno determinato l'effetto indiretto del significativo ampliamento dell'ambito di applicazione (nei giudizi di merito, NdA) dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova poiché l'articolo 168-bis Cp – come visto – contiene un rinvio mobile al suddetto comma 2 dell'articolo 550 del Cpp, oggi interpolato.
La possibilità di accedere alla Map si è così allargata ad oltre quaranta di reati per i quali era prima esclusa, con loro conseguente estinzione in caso di esito positivo: dalla truffa aggravata alla frode in assicurazione, dal contrabbando di tabacchi lavorati esteri ai reati tributari di omessa dichiarazione (contestato nella vicenda di specie), dall'induzione di minorenni all'uso di stupefacenti, all'indebito utilizzo, falsificazione, detenzione o cessione di carte credito, passando per gli illeciti di falsità personale che non riguardino atti pubblici; e varie altre fattispecie punite con pena detentiva massima entro i sei anni, scelte dal legislatore delegato tra quelle (ritenute) che si prestino meglio ai ercorsi riparativi e risocializzanti (vedi la tabella pubblicata sotto).

QUANDO È APPLICABILE LA MESSA ALLA PROVA


Il dictum: esclusa l'applicabilità della Map in cassazione
L'odierno dictum ribadisce il principio – già espresso in numerosi precedenti in cui si instava per l'applicabilità della probation nel giudizio di legittimità – secondo cui nel giudizio di cassazione l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'articolo 168-bis Cp, né può altrimenti sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito (così, da ultimo, Cassazione, sezione III penale, n. 17214/2023; conformi Cassazione, sezione II penale, n. 19265/2015, Ced 263792; sezione IV penale, n. 43009/2015; sezione V penale, n. 35721/2015, Ced 264259: in motivazione, la Suprema corte ha evidenziato che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, stante l'assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior; sezione III penale, n. 22104/2015, Ced 263666, che ha escluso l'accesso alla Map anche nel giudizio di appello).
Ciò perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter processuale alternativo alla celebrazione del giudizio, né tale preclusione dà luogo – come già affermato dalla Consulta (Corte costituzionale n. 263/2011) – ad alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior, che imponga, nonostante la mancanza di disposizioni transitorie ad hoc, l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con Map nei giudizi di impugnazione - dunque sia davanti alla Corte d'appello che davanti alla Corte di Cassazione - pendenti alla data della sua entrata in vigore ( sezione feriale penale, n. 42318/2014, Ced 261096; Id., n. 35717/2014, Ced 259935). Del resto, l'apertura in appello o in cassazione di una nuova fase incidentale volta a consentire l'eventuale svolgersi della messa alla prova, allungando i tempi del giudizio, andrebbe a cozzare con il principio della ragionevole durata del processo, oltreché con l'esigenza di evitare l'eventuale dispersione di attività processuali già compiute (Sezione III penale, n. 22104/2015 citata).

La disciplina transitoria

Sul punto, solo una disciplina transitoria che preveda espressamente l'applicazione retroattiva delle nuove regole può farsi carico del problema. A tal fine, per i reati ai quali è stata estesa a regime la messa alla prova, l'apposita norma transitoria di cui all'articolo 90 del Dlgs 150/2022 ha onerato l'imputato di chiedere - personalmente o a mezzo di procuratore - la sospensione del processo di primo e secondo grado alla prima udienza utile successiva al 30 dicembre 2022, anche se il processo fosse stato in grado di appello ed anche se fossero stati superati, a tale data, gli ordinari termini di decadenza. Il legislatore delegato ha tuttavia escluso l'accesso retroattivo alla Map nel giudizio di legittimità, proprio per le ragioni oggi ribadite dal Supremo consesso con la decisione annotata. Peraltro, in un recentissimo arresto, la S.C. ha ritenuto non manifestamente irragionevole l'omessa previsione nell'articolo 90 del Dlgs 150/2022 della possibilità di accedere all'istituto della Map con riferimento alle nuove fattispecie di reato inserite nell'articolo 550, comma 2, del Cpp, come novellato dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del citato decreto, sempre nel rilievo che trattasi di una disciplina che presuppone un iter alternativo alla celebrazione del processo, inapplicabile nel giudizio di cassazione e che, avendo natura mista, processuale e sostanziale, senza una disposizione transitoria specifica sul punto, non è regolata dal principio di retroattività della lex mitior di cui all'articolo 2 Cp (Cassazione, sezione III penale, n. 17214/2023).

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