Penale

Riforma Cartabia penale: il correttivo è in Gazzetta. Il testo entrerà in vigore il 4 aprile

Il testo definitivo del Dlgs correttivo n. 31/2024 – che è approdato in Gazzetta a tempo di record, all’indomani dell’emanazione da parte del Quirinale in data 19 marzo

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di Aldo Natalini

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 67 del 20 marzo il correttivo alla riforma Cartabia del processo penale, predisposto dall’esecutivo ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 4, della legge-delega n. 134/2021.

Il decreto legislativo 19 marzo 2024 n. 31 recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», entrerà in vigore (dopo l’ordinario termine di vacatio legis ex articolo 73, comma 3, della Costituzione) il 4 aprile 2024.

Il testo del provvedimento pubblicato in “Gazzetta” non si discosta da quello che era stato licenziato dal Consiglio dei ministri l’11 marzo scorso, di cui avevamo dato conto in queste pagine (vedi quotidiano online del 12 febbraio 2024).

Resta confermato il recepimento di una delle tre osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato, in sede di parere (favorevole) espresso nella seduta plenaria del 15 febbraio, nella parte in cui aveva chiesto, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di coordinare l’articolo 61 del Dlgs n. 231/2001 con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all’articolo 425, comma 3, Cpp, come modificato dal Dlgs n. 150/2022 (mediante la sostituzione delle parole «risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell’ente» con le seguenti: «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna»).

Rispetto allo schema che era stato trasmesso alle Camere il 5 dicembre scorso per i previsti pareri (v. Atto governo n. 102), si segnala l’aggiunta, all’articolo 5, di una nuova ipotesi di revoca della pena sostitutiva, che scatterà non più solamente in caso di condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso durante l’esecuzione, ma anche dopo l’applicazione della stessa.

Il testo definitivo del “correttivo” Cartabia

Il testo definitivo del Dlgs correttivo n. 31/2024 – che è approdato in Gazzetta a tempo di record, all’indomani dell’emanazione da parte del Quirinale in data 19 marzo – si compone di dieci articoli contenenti modifiche e integrazioni al Dlgs n. 150/2022 volte a rendere taluni degli istituti (processuali e sostanziali) interessati dalla riforma Cartabia maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un’opera di semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonché a risolvere taluni problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma, a poco più di un anno dalla sua entrata in vigore (30 gennaio 2022).

L’undicesimo articolo, l’ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Come riconosce la relazione di accompagnamento, l’odierno decreto correttivo tiene conto «dei contributi provenienti dal mondo accademico, dall’avvocatura e dalla magistratura, che hanno segnalato profili problematici emersi in sede di applicazione della normativa».

La sedes materiae degli interventi correttivo-integrativi si concentra, principalmente, sul codice di procedura penale (vedi l’articolo 2, il più corposo), in minima parte sulle norme di attuazione (articolo 3), sul codice penale (articoli 1, 8 e 9) e sulle leggi speciali (articoli 4 e 5): tra queste ultime – autentica novità rispetto al testo del Dlgs n. 150/2022 – si interviene anche sul Dlgs 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti (articolo 7) e sul Dlgs n. 274/2000, in tema di competenza penale del giudice di pace (articolo 6), ivi innestando la nuova regola di giudizio in tema di archiviazione.

Modifiche al codice penale

Nel dettaglio, l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 31/2024 coordina le modifiche introdotte col Dlgs n. 150/2022 al regime di procedibilità del delitto di lesioni personali e alla – sopravvenuta – modifica dell’articolo 583-quater, comma 2, Cp (introdotta dall’articolo 16 del Dl “Bollette” n. 34/2023, convertito in legge 56/2023), per affermare con maggiore chiarezza il regime di procedibilità d’ufficio rispetto al delitto di lesioni commesso in danno di personale esercente professione sanitaria.

La successiva lettera b) modifica l’ultimo comma dell’articolo 635 Cp per uniformare il regime di procedibilità – a querela della persona offesa – del danneggiamento aggravato dall’esposizione a pubblica fede a quello già previsto per l’analoga fattispecie (ma più grave) di cui all’articolo 625, n. 7, del Cp (cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede).

La correlata disposizione transitoria di cui all’articolo 9, comma 1, del Dlgs n. 31/2024 estende – coerentemente con la suddetta novella dell’articolo 635 Cp – anche a questa ipotesi il regime transitorio già previsto originariamente in materia di modifica del regime di procedibilità dall’articolo 85 del Dlgs n. 150/2022.

Modifiche al codice di procedura penale

Passando al “corposo” articolo 2 del Dlgs n. 31/2024, recante modifiche al codice di procedura penale, la lettera a), onde evitare un’ingiustificata disparità di trattamento, introduce il riferimento alla persona offesa (non compresa nel concetto di “parti” processuali) nel comma 4 dell’articolo 111-bis Cpp (che legittima le “parti” personalmente al deposito degli atti in modalità analogica), derogando alla regola del deposito telematico obbligatorio.

Le lettere b), i) e s) recano interventi di mero coordinamento dell’articolo 129-bis Cpp col nuovo istituto della giustizia riparativa, autentica novità della riforma Cartabia.

La lettera c), in tema di partecipazione a distanza al compimento di un atto o ad un’udienza, ammette, nei casi di urgenza, l’abbreviazione del termine che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza e la data fissata per lo svolgimento dell’atto.

In tema di notifiche, la lettera d) novella l’articolo 154 Cpp legittimando l’autorità giudiziaria ad avvalersi della polizia giudiziaria per le notificazioni dei soli atti introduttivi del giudizio nei confronti della persona offesa (che non abbia proposto querela – perché in tal caso ha l’obbligo di eleggere domicilio – né nominato un difensore), al ricorrere delle circostanze eccezionali ivi indicate; la successiva lettera e) colma, poi, lo scoordinamento che si era registrato tra l’articolo 161 e il novello articolo 157-ter Cpp precisando che, laddove il domicilio dichiarato o eletto risulti insufficiente o inidoneo, la notifica degli atti introduttivi del giudizio debba avvenire mediante consegna al difensore.

Con la lettera f), in tema di latitanza, il correttivo novella l’articolo 296, comma 2, Cpp con la sostituzione del concetto di “prova” con quello di “dimostrazione”, in ragione della ritenuta incongruità del primo rispetto agli elementi che fondano la dichiarazione di latitanza che, di fatto, renderebbe estremamente difficoltosa, se non impossibile, la concreta applicazione dell’istituto.

La lettera g) corregge il difetto di coordinamento dell’articolo 554-bis Cpp relativamente alla sospensione dei termini di custodia cautelare (articolo 304 Cpp) durante la fase del giudizio, nel tempo in cui l’udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento dell’imputato o del difensore o su loro richiesta.

La lettera h), in tema di procedimento di riesame, reca un intervento di coordinamento sull’articolo 324 Cpp.

Le lettere l), m) e n), in tema di indagini preliminari, mirano ad una complessiva semplificazione del meccanismo di risoluzione della stasi procedimentale e delle procedure correlate all’avocazione delle indagini da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello, nonché della trasmissione, a quest’ultimo, da parte del procuratore della Repubblica, dell’elenco di cui all’articolo 127 disposizioni di attuazione al Cpp.

La lettera o), in tema di giudizio in assenza, rettifica nel nuovo articolo 420-quater Cpp il riferimento al primo giorno non festivo del mese di ottobre, in luogo del mese di settembre finora previsto (che aveva generato perplessità nella prassi, posto che si tratta di una giornata che ricade nel periodo di sospensione feriale).

Anche le successive lettere q), r), bb) e cc), interpolano gli articoli 450, 456, e 601 e 656 Cpp per sanare i difetti di coordinamento con la disciplina dell’assenza rispetto al decreto di giudizio immediato, alla presentazione dell’imputato a giudizio direttissimo, alla citazione dell’imputato per il giudizio di appello di cui all’articoli 601 Cpp e al provvedimento di esecuzione ex articolo 656, comma 3, Cpp.

La lettera p), in tema di giudizio abbreviato condizionato, chiarisce che il giudice deve valutare il presupposto dell’economia processuale della scelta del rito contratto in relazione alla maggiore complessità dell’istruzione dibattimentale (oltre che ai “prevedibili tempi” dell’istruzione, come già previsto del Dlgs n. 150/2022).

La lettera s) mira a semplificare l’istituto del procedimento monitorio ammettendo il destinatario del decreto penale di condanna alla sostituzione in lavoro di pubblica utilità senza necessità di avanzare opposizione.

La lettera t), in tema di assunzione probatoria nel corso dell’istruttoria dibattimentale, sopprime il comma 3-bis dell’articolo 510 Cpp – che circoscrive la possibilità di trascrizione della riproduzione audiovisiva unicamente ai casi in cui vi sia una richiesta dalle parti – così facendo riespandere la disciplina generale di cui all’articolo 139 Cpp.

La lettera u) dell’articolo 2 e l’articolo 5, in tema di condanna a pene sostitutive, chiariscono che, nell’ipotesi in cui il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale di cui all’articolo 58 della legge n. 689/1981 (a sua volta modificato in senso correttivo: vedi postea) ritenga insussistenti i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, non si attiva il cd. meccanismo di  sentencing, potendo egli pronunciare direttamente il dispositivo di condanna a pena detentiva non sostituita. Si dispone, inoltre, una complessiva semplificazione del meccanismo sostitutivo, anche intervenendo sulla norma “sostanziale” di cui all’articolo 58 della legge n. 689/1981. In senso correlato, le successive lettere z) e aa) coordinano, anche dal punto di vista della scansione temporale, il cd. meccanismo di sentencing di cui all’articolo 545-bis Cpp con il giudizio di appello (articoli 598-bis e 599-bis Cpp).

La lettera v) colma un altro deficit di coordinamento dell’articolo 554-ter Cpp con riguardo alla sentenza di non luogo a procedere all’esito dell’udienza predibattimentale.

La lettera dd) legittima il giudice dell’esecuzione a provvedere d’ufficio ex articolo 676 Cpp alla riduzione della pena, nella misura di un sesto, nell’ipotesi di mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa ai sensi dell’articolo 442 Cpp.

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Cpp

Passando alle modifiche alle norme di attuazione e di coordinamento del Cpp, l’articolo 3 del Dlgs correttivo circoscrive l’ambito applicativo dell’articolo 63-bis disposizioni di attuazione al Cpp sulla comunicazione di cortesia alla notifica dei soli atti introduttivi del giudizio.

Modifiche alla legge n. 283/1962

L’articolo 4 del decreto n. 31/2024 introduce un correttivo – limitato alla più puntuale individuazione del presupposto di accesso quoad poenam – alla nuova procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari (articoli 12-ter e seguenti della legge n. 283/1962) per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore.

Modifiche alla legge n. 689/1981

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, l’articolo 5 del Dlgs n. 31/2024 modifica l’articolo 58 della legge n. 689/1981 prevedendo che la semilibertà, la detenzione domiciliare e i LPU possano essere applicate solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo procuratore speciale.

Il governo non ha recepito al riguardo le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato che in sede di parere aveva chiesto al governo di valutare “l’opportunità di modificare l’articolo 62 della predetta legge introducendo la previsione del potere di revoca delle pene sostitutive quando non è sufficiente modificare modalità esecutive e prescrizioni in caso di sopravvenienza di fatti nuovi espressivi di una maggiore pericolosità sociale”. Ha però inserito nel testo del decreto legislativo n. 31/2024 infine arrivato in “Gazzetta” una modifica all’articolo 72 della legge n. 689/1981 (I potesi di responsabilità penale e revoca) , già interamente riscritto dal Dlgs n. 150/2022, ove si contempla la revoca della pena sostitutiva in caso di condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso non più soltanto durante l’esecuzione della stessa, ma anche dopo l’applicazione della pena sostitutiva.

Modifiche al Dlgs n. 274/2000

L’articolo 6 del Dlgs n. 31/2024, in tema di competenza penale del giudice di pace, reca un intervento di coordinamento all’articolo 17 del Dlgs n. 274/2000 (Archiviazione) adeguando i richiami ivi contenuti alle pertinenti modifiche apportate al codice di rito dal Dlgs n. 150/2022 alla nuova regola di giudizio (ragionevole previsione di condanna).

Modifiche al Dlgs n. 231/2001

In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, analogamente all’intervento di raccordo di cui sopra, l’articolo 7 del Dlgs n. 31/2024 inserisce, anche in questo caso, il nuovo parametro decisorio che deve indurre il Gup ad emettere sentenza di non luogo a procedere, anche a carico dell’ente, nel caso in cui gli elementi acquisiti non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna.

In questo caso l’esecutivo ha recepito i rilievi della Commissione giustizia del Senato che, nel parere favorevole – con osservazioni – espresso nella seduta del 15 febbraio scorso, aveva chiesto al governo, al fine di coordinare l’articolo 61 del Dlgs n. 231/2001 con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all’articolo 425, comma 3, del Cpp, come modificato dal Dlgs n. 150/2022, di apportare la seguente modificazione: «le parole: “risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell’ente” sono sostituite dalle seguenti: “non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”».

Modifiche al Dlgs n. 150/2022

L’articolo 8 del Dlgs n. 31/2024 introduce norme di coordinamento all’articolo 89 del Dlgs n. 150/2022, aggiungendovi un ulteriore comma riguardante l’ipotesi di mancata applicazione della sospensione del corso della prescrizione, di cui all’articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del Cp, con il termine delle ricerche dell’assente oggetto della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato (articolo 420-quater Cpp).

Disposizioni transitorie in tema di appello del Pg

Infine l’articolo 10 del Dlgs n. 31/2024 reca disposizioni transitorie relative alla presentazione dell’atto di impugnazione da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello: in particolare, viene integrata la disciplina intertemporale in materia di processo penale telematico prevista dall’articolo 87 del Dlgs n. 150/2022.

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