Penale

Rimessione processuale della querela di parte

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Reato in genere – Persona offesa – Querela – Remissione di querela tacita ed espressa
La parte offesa dal reato querelante, che non si presenta a rendere testimonianza senza addurre giustificato motivo nonostante le relative citazioni, rivela indiscutibilmente ed oggettivamente il disinteresse al prosieguo dell'azione penale attuato su sua iniziativa. A tal fine, né il codice penale sostanziale né quello processuale specificano gli atti e i comportamenti dai quali ricavare la volontà tacita di remissione di querela, limitandosi l'articolo 152, comma 2, c.p. ad attribuire valore di remissione al compimento da parte del querelante di fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela; mentre il codice di rito, agli articoli 339 e 340, definisce le modalità della remissione espressa contemplando sia le forme processuali che quella extraprocessuali.
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 1 giugno 2017 n. 27406

Reato in genere – Persona offesa – Querela – Remissione di querela tacita ed espressa
La remissione processuale della querela va identificata in una formale espressione della volontà del querelante che interviene nel processo, direttamente o a mezzo di procuratore speciale, ricevuta dall'autorità giudiziaria che procede. Al di fuori di questa ipotesi specifica, ogni altra condotta significativa della volontà di rimettere la querela precedentemente avanzata, deve essere valutata come extraprocessuale, dovendosi necessariamente distinguere il luogo della manifestazione della volontà-comportamento da quello di apprezzamento dell'efficacia dello stesso, essendo quest'ultimo invariabilmente “processuale”.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 1 giugno 2017 n. 27406

Minaccia - Querela - Remissione - Accettazione espressa - Difetto - Ostacolo alla pronuncia di una sentenza di non doversi procedere - Non configurabilità - Ipotesi - Comportamento inequivocabile del prevenuto
La mancata espressa accettazione della remissione di querela da parte dell'imputato non osta alla declaratoria di non doversi procedere, ogni qualvolta il suo comportamento processuale sia sintomo inequivocabile della sua mancanza di interesse alla celebrazione del dibattimento. Assumono in tal senso rilievo la mancata presentazione del prevenuto alle udienze celebrate e la dichiarazione del difensore di associarsi alle richieste del Pubblico Ministero che abbia chiesto pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela; in tal caso può, dunque, dirsi integrata la fattispecie della accettazione tacita della remissione della querela.
• Tribunale di Ivrea, sentenza 9 novembre 2016 n. 1162

Procedimento penale - Procedimento (in genere) - Querela – Remissione della querela - Remissione espressa
Le remissione espresse, della querela è processuale ed extraprocessuale a seconda che consista in dichiarazione resa, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, all'autorità giudiziaria procedente oppure ad un ufficiale di Polizia giudiziaria fuori del processo e da questo trasmessa (articolo 14 c.p.p. 1930 e articolo 340 c.p.p. vigente). Ed è opinione condivisa che la “qualifica di extraprocessuale si riferisce non già all'essenza dell'atto o ai suoi effetti, bensì alla circostanza estrinseca dell'Autorità ricevente”.
• Corte cassazione, sezione V, sentenza 3 aprile 2008 n. 14063

Azione penale - Querela - La remissione è processuale o extraprocessuale - La remissione extraprocessuale è espressa o tacita” e vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela
La remissione è processuale o extraprocessuale”, “la remissione extraprocessuale è espressa o tacita” e “vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela”. Deve, dunque, trattarsi di fatti, cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che non rimangano confinati nel limbo di eventuali stati d'animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati.
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 2 febbraio 2012, n. 4503

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