Responsabilità

Risarcimento del danno, necessaria una condotta colposa per interrompere il nesso di causa

Lo ha precisato l'ordinanza n. 1111 del 21 gennaio 2021 depositata dalla Terza sezione della Cassazione

di Mauro De Filippis

In materia di giudizio di responsabilità del custode ex articolo 2051 del Cc la condotta del danneggiato, da valutarsi anche in considerazione dello stato dei luoghi, può integrare il cosiddetto "caso fortuito" atto ad interrompere il nesso di causa. E' quanto stabilito dall'ordinanza n. 1111 del 21 gennaio 2021 depositata dalla Terza Sezione della Suprema corte di cassazione, la quale ha recepito in materia di responsabilità del custode ex articolo 2051 del Cc gli oramai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia (ex multis Cassazione, sezione VI, ordinanza 31 agosto 2020 n. 18100).
Invero va comunque sempre valutata l'esistenza di un eventuale comportamento colposo dell'utente danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale, potendo escluderlo o comunque ridurne l'apporto in relazione ai danni subiti, secondo la regola di cui all'articolo 1227 c.c., espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cassazione 8 maggio 2012 n. 6903; in senso conforme Cass. 22. febbraio 2012 n. 2562).

Il caso esaminato
La vicenda presa in esame dagli Ermellini concerne una domanda risarcitoria promossa da una danneggiata nei confronti di una amministrazione comunale per i danni subiti cadendo a causa di una buca non segnalata, scarsamente illuminata e in cattivo stato di manutenzione.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda, accolta poi invece dalla Corte d'Appello cui adiva la danneggiata.
Infatti la Corte d'Appello di Roma, investita del gravame riformava la sentenza di prime cure, riconosceva l'amministrazione comunale responsabile ex articolo 2051 c.c., la condannava, di conseguenza, a corrispondere all'appellante la somma di euro 43.347,00 al netto degli interessi legali, al pagamento delle spese processuali.
L'amministrazione pubblica ricorrendo in Cassazione adduce la violazione dell'articolo 2051 c.c. in combinato disposto con l'articolo 1227 c.c., in relazione alla verifica del comportamento della danneggiata, ex articolo 360 n. 3 c.p.c., per aver ritenuto che la vittima, camminando normalmente su una strada con scarsa illuminazione e con la presenza di diverse buche non distanti l'una dall'altra, non fosse incorsa in alcuna responsabilità. La tesi propugnata è che non basta il parametro della normalità dell'azione a qualificarla come corretta, occorrendo, invece, tenere un comportamento adeguato allo stato dei luoghi in quanto maggiore prudenza avrebbe potuto evitare l'accaduto.

La decisione
La Corte ritiene il ricorso inammissibile.
Invero la ricorrente ha omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza che proprio valorizzando la necessità che la condotta della vittima tenesse anche conto dello stato dei luoghi — scarsa illuminazione, presenza di numerose buche — aveva escluso che la danneggiata, con il proprio comportamento, avesse cagionato l'evento dannoso.
L'inammissibilità del ricorso deriva ulteriormente dalla circostanza che la ricorrente non ha censurato alcuna parte della sentenza in cui la Corte d'Appello aveva escluso l'imprevedibilità e l'eccezionalità della condotta della vittima, con ciò determinando una ulteriore comminatoria di inammissibilità, posto che le censure, adducendo un error in iudicando avrebbero dovuto implicare la deduzione, non solo delle norme asseritamente violate,ma anche di argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata dovessero ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cfr. LAGHEZZA, Di custodia, caso fortuito e responsabilità oggettiva, in Danno e Resp., 2012, 3, 282 ss.; MORLINI, La responsabilità custodiale della pubblica amministrazione per sinistri stradali, in Giur. Mer., 2011, 5, 1282 ss).
In conclusione per la Corte la condotta del danneggiato atta ad interrompere il nesso causale deve essere colposa dovendo commisurarsi il grado di colpa anche in relazione allo stato dei luoghi. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile con condanna alle spese del soccombente.

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