Penale

Risponde per omesso controllo il direttore del giornale telematico

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di Giuseppe Amato

Il giornale telematico - a differenza dei diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero: forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook - soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea e rientra, dunque, nella nozione di "stampa" di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, con la conseguente configurabilità della responsabilità ex articolo 57 del codice penale ai direttori della testata telematica. Da queste premesse, la Corte, con la sentenza n. 1275 dell'11 gennaio 2019, nel ribadire che il giornale telematico non può sottrarsi alle garanzie e alle responsabilità previste dalla normativa sulla stampa, ha ritenuto che potesse ravvisarsi la responsabilità del direttore responsabile per il reato di omesso controllo).

Assimilazione giornale telematico ai giornali tradizionali - La Corte, nell'affermare l'assimilazione, sotto il profilo delle responsabilità anche penali, del giornale telematico ai giornali tradizionali, si riallaccia agli argomenti sviluppati dalle sezioni Unite, nella sentenza 29 gennaio 2015, Fazzo e altro, anche se, come è noto, dedicata alla tematica del sequestro preventivo del giornale telematico (secondo le sezioni Unite, infatti, la testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di "stampa" e soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico: proprio per tale assimilazione, il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa).

Altri siti web non paragonabili alla "stampa" - Nell'argomentare le proprie conclusioni la Cassazione distingue dal giornale telematico gli altri siti web che non possono essere paragonati alla "stampa" perché chiunque può inserire dei contenuti (in termini, sezione V, 19 febbraio 2018, Rando, dove, peraltro, si è precisato che il direttore/amministratore di tali siti, se non può rispondere ex articolo 57 del codice penale, può rispondere di concorso nella diffamazione con l'autore dello scritto ove ne ricorrano i presupposti). Secondo la Corte, invece, per il giornale telematico (onde evitare un irragionevole trattamento differenziato dell'informazione giornalistica veicolata su carta rispetto a quella diffusa in rete) è possibile e doveroso adottare una interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine "stampa" che tenga conto del fatto che il giornale telematico è strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile (spesso coincidenti con quelli della pubblicazione cartacea).

È quindi possibile e doveroso adottare, rispetto al giornale telematico, un concetto figurato di "stampa" che, superando il concetto di stampa nella sua accezione tecnica di riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisiochimica (l'unico che poteva essere preso in considerazione nella legge n. 47 del 1948), si riferisca al prodotto editoriale che comunque presenti i requisiti ontologico (struttura) e teleologico (scopi della pubblicazione) propri di un giornale: dovendosi intendere, sotto il profilo strutturale, la "testata", che è l'elemento identificativo del giornale, e la periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile, ecc.), mentre sotto il profilo della finalità questa deve concretizzarsi nella raccolta, nel commento e nell'analisi critica di notizie legate all'attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perché ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione.

La Cassazione, seguendo questa interpretazione, prende consapevolmente le distanze da altro orientamento che si era espresso nel senso che il direttore di un giornale telematico non può invece rispondere ex articolo 57 del codice penale di omesso controllo sui contenuti pubblicati, non solo per l'impossibilità di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori "postati" direttamente dall'utenza, ma anche e principalmente per l'impossibilità di ricomprendere detta attività on line nel concetto di "stampa" (sezione V, 5 novembre 2013, Montanari e altri, che, per tale ragione, ha escluso che, in caso di diffamazione, possa contestarsi l'aggravante di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47; in termini, cfr. anche sezione V, 16 luglio 2010, Brambilla).

In linea con la sentenza in commento, cfr., invece, sezione V, 11 dicembre 2017, parte civile D'Ambrosio in procedimento Dell'Olmo, dove, dopo essersi ribadito che al giornale telematico si estendono non solo le garanzie costituzionali a tutela della stampa e della libera manifestazione del pensiero previste dall'articolo 21 della Costituzione, ma anche le disposizioni volte a impedire che con il mezzo della stampa si commettano reati, tra le quali quella di cui all'articolo 57 del codice penale, che punisce appunto l'omesso controllo sui contenuti pubblicati, si è anche precisato che tale responsabilità riguarda certamente i contenuti redazionali, ma non può escludersi neppure relativamente ai commenti inseriti ("postati") dagli utenti estranei alla redazione, perché, rispetto a tali ultimi contenuti, se pure si accertasse l'impossibilità per il direttore di impedirne la pubblicazione con gli opportuni, praticabili accorgimenti tecnico-organizzativi, ciò non sarebbe sufficiente ad escludere la responsabilità per omesso controllo in relazione alla "permanenza" del commento incriminato, che il direttore avrebbe potuto e dovuto rimuovere.

Cassazione – Sezione V penale – Sentenza 11 gennaio 2019 n. 1275

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