Roma II, i "criteri di collegamento" quali applicazione pratica delle considerazioni materiali della fattispecie
La disciplina internazionalprivatistica sulla legge applicabile alle <span id="U50620485283gGD" style="font-weight:bold;font-style:normal;">obbligazioni extracontrattuali per responsabilità da danno ambientale</span>, per quanto prima facie sembri semplicemente elencare i criteri di collegamento a disposizione dei soggetti danneggiati, in realtà attribuisce loro una più aulica <span id="U50620485283JTF" style="font-weight:bold;font-style:normal;">funzione di natura pubblicistica volta in via indiretta alla tutela dell'ambiente in generale</span>
La disciplina internazionalprivatistica sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali per responsabilità da danno ambientale, per quanto prima facie sembri semplicemente elencare i criteri di collegamento a disposizione dei soggetti danneggiati, in realtà attribuisce loro una più aulica funzione di natura pubblicistica volta in via indiretta alla tutela dell'ambiente in generale.
L'art. 7 regolamento Roma II costituisce, pertanto, un esempio di applicazione pratica del metodo di coordinamento...
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di Lorica Marturano*