Sanzionato l’avvocato che registra il collega di nascosto
Il Consiglio Nazionale Forense rammenta che l’avvocato che registri clandestinamente un colloquio o una conversazione telefonica con un collega pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante
Registrare un colloquio o una telefonata con un collega senza il suo consenso è una condotta sanzionabile deontologicamente per l’avvocato, in quanto lesiva del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto. L’illecito può ritenersi scriminato solo in presenza di un pericolo concreto di commissione di un reato, ovvero affinchè non sia portato a compimento, e non certo allorchè la registrazione stessa abbia - ex ante - meri fini perlustrativi.
Lo ha chiarito il Consiglio ...