Comunitario e Internazionale

Sanzioni penali e insieme tributarie da evitare se troppo punitive

L’Avvocato generale della Corte di giustizia Ue propone un test sul rischio di bis in idem

di Giovanni Negri

Un test unificato per evitare il rischio di sovrapposizione sanzionatoria, scongiurando il bis in idem, e fondato su una triplice identità: dell’autore del reato, dei fatti rilevanti e dell’interesse giuridico tutelato. A prevederlo sono le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte Ue nelle cause C-11720 e C-151/20.

Cruciale è la definizione di interesse giuridico tutelato , che non può riprodurre la qualificazione e le specificità giuridiche nazionali. In termini concreti, uno Stato membro non può sottrarsi all’applicazione del principio del ne bis in idem limitandosi ad introdurre reati piuttosto insoliti. In queste situazioni, «l’interesse giuridico effettivamente tutelato deve essere riaffermato, alla luce dei fatti e del reato asseritamente commesso, al livello appropriato di astrazione».

Esemplificando, se un’aggressione violenta ai danni di un’altra persona ne causa la morte, per identificare l’interesse giuridico tutelato non rileva il fatto che il diritto nazionale definisca tale atto, alla luce delle circostanze di fatto, come omicidio, omicidio colposo o semplicemente morte come conseguenza di lesioni gravi. Il punto cruciale è che, attraverso un’azione violenta nei confronti di un altro essere umano (identità del fatto), lo stesso autore del reato (identità dell’autore) ha leso lo stesso tipo di interesse giuridico tutelato, cioè la vita e l’integrità fisica di un’altra persona (identità dell’interesse giuridico tutelato).

L’Avvocato generale però si sofferma anche sulla sovrapposizione penale-tributario. E lo fa chiarendo che «quando il procedimento tributario/amministrativo inizia a spiegare un effetto punitivo, al di là del recupero delle somme maggiorate degli interessi, o quando anche il procedimento penale è volto anche al recupero di qualsiasi somma dovuta, in tal caso la differenza concettuale tra i due semplicemente scompare, e scatta il divieto della duplicazione dei procedimenti ai sensi del ne bis in idem, perlomeno a mio avviso».

E poi, se tocca allo Stato l’organizzazione dell’esatta articolazione tra i due procedimenti, va tenuto presente, conclude l’Avvocato generale, che «non è possibile che sia l’amministrazione fiscale sia il giudice penale puniscano lo stesso fatto con sanzioni di natura penale».

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