Penale

Sanzioni più lievi per atti contro la decenza

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di Giovanni Negri

Troppo pesante una sanzione amministrativa per atti contrari alla pubblica decenza compresa tra un minimo di 5.000 euro, soprattutto, e un massimo di 10.000. La Corte costituzionale, così, la ridetermina in una “forchetta” compresa tra 51 e 309 euro. Questa la conclusione della sentenza n. 95, depositata ieri e scritta da Francesco Viganò. A sollevare la questione di legittimità, accolta dalla Consulta, era stato il giudice di pace di Sondrio, per il quale l’attuale articolo 726 del Codice penale contrasta con il principio di eguaglianza per il diverso trattamento sanzionatorio riservato all’illecito amministrativo di atti contrari alla pubblica decenza rispetto a quello delineato per l'illecito, sempre amministrativo, di atti osceni colposi.

La Corte, per verificare la proporzionalità del trattamento sanzionatorio, si sofferma sulla forma di disvalore da attribuire alle condotte punite, per concluderne che «si tratta di condotte certamente in grado di ingenerare molestia e fastidio, ma altrettanto indubbiamente di disvalore limitato, risolvendosi, in definitiva, in una espressione di trascuratezza rispetto alle regole di buona educazione proprie di una civile convivenza.

E dunque prevedere comunque sanzioni per migliaia di euro appare alla Corte del tutto irragionevole. È vero il legislatore, nella determinazione delle sanzioni, ha un’ampia discrezionalità e tuttavia, ricorda la sentenza , questa discrezionalità non può sconfinare nella manifesta irragionevolezza e nell’arbitrio, come nei casi in cui la scelta risulta macroscopicamente incoerente rispetto ai livelli medi di sanzioni amministrative previste per illeciti amministrativi di simile o maggiore gravità.

Soccorre allora il confronto con illeciti amministrativi di assai frequente realizzazione come quelli previsti in materia di circolazione stradale, molti dei quali, invece di determinare molestia o fastidio nell’occasionale spettatore, espongono a grave pericolo l’incolumità altrui, se non la stessa vita. Basta pensare, esemplifica la pronuncia, che chi ha superato con la propria auto di oltre 60 km/h il limite massimo di velocità consentita, magari nel mezzo di un centro abitato, è soggetto oggi a una sanzione amministrativa compresa tra 845 e 3.382 euro. «Una tale disparità sanzionatoria non può non ingenerare, in chi risulti colpito da una sanzione così severa, il sentimento di aver subito una ingiustizia. Sentimento che ha le proprie radici proprio nel vulnus avvertito a quel “valore essenziale dell’ordinamento giuridico di un Paese civile” tutelato dall'articolo 3 Costituzione».

Del resto l’eccessiva severità soprattutto del minimo (5.000 euro) è di facile comprensione, se si tiene conto che il medesimo importo è previsto per il più grave illecito di atti osceni. La sentenza conviene allora che il trattamento più congruo sia quello oggi stabilito per gli atti oscenii colposi.

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