Penale

Scatta l’abbandono di animali per il cane lasciato sotto il sole e strozzato dalla catena

L’imputato è stato condannato a cinquemila euro di ammenda e tremila euro in favore dell’Enpa per il reato contravvenzionale dell’articolo 727 del Cp e non per il delitto di maltrattamenti previsto dall’articolo 544

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di Paola Rossi

Risponde della contravvenzione prevista dall’articolo 727 del Codice penale il proprietario del cane lasciato alla catena che gli impedisce di muoversi, per l’assenza di moschettoni rotanti determina l’attorcigliamento delle maglie di metallo fino a determinare lo strozzamento dell’animale. Si tratta di una condotta che può ben comportare il diniego della sospensione condizionale della pena se viene agita in condizioni estreme di sopportazione per l’animale domestico letteralmente abbandonato in ceppi.

La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 38792/2024 - ha respinto tutti i motivi di doglianza dell’uomo condannato a 5.000 euro di ammenda e 3.000 euro da rinfondere alla parte civile costituitasi, cioè all’Ente nazionale per la protezione degl animali.

Il ricorso lamentava l’applicazione di una pena illegale e del mancato riconoscimento della sospensione condizionale visto il suo stato di incensuratezza. In effetti il dispositivo letto in udienza parlava di dieci mesi di reclusione e pagamento di una multa di 300 euro, mentre il reato contravvenzionale punisce la condotta di abbandono di animali alternativamente con l’arresto o con l’ammenda (”Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro”). Ma la discrasia tra dispositivo e motivazione ha consentito alla Cassazione di farne una lettura congiunta e a constatare che di fatto la reale condanna elevata contro l’imputato si era attenuta correttamente all’applicazione della pena pecuniaria dell’ammenda. Il motivo è quindi stato respinto.

I giudici di legittimtà hanno poi confermato anche il giudizio negativo sul punto della concessione del beneficio della sospensione condizionale ritenendolo congruamente motivato come espresso in sede di merito. Infatti, non si può negare il carattere di estrema gravità e la prognosi sfavorevole rispetto al rischio di reiterazione del reato da parte dell’imputato che aveva lasciato l’animale domestico esposto senza riparo dal sole e attaccato per giorni alla catena non idonea a garantire il movimento di un cane di grossa taglia.

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