Scatta il reato per il rifiuto di esami in ospedale anche se la polizia non ha effettuato test stradali
L’obbligo che. se violato fa scattare il reato, discende non solo dall’esito positivo degli esami fatti con apparecchi portatili, ma anche se il comportamento del guidatore denota l’assunzione di sostanze psicotrope
Il conducente che fermato dalla Polizia si rifiuta di recarsi in ospedale per accertare se si sia posto alla guida dopo l’assunzione di sostanze psicotrope, commette il reato previsto dall’articolo 187 del Codice della strada. E non può invocare come scriminante del proprio rifiuto la circostanza che gli agenti su strada non avessero la dotazione di apparecchi portatili per la rilevazione sul posto dell’avvenuto consumo di droghe. Non è, infatti, vera la tesi sostenuta dalla difesa secondo cui l’accompagnamento presso strutture dove operino gli ausiliari sanitari della polizia per il prelievo di campioni biologici, sarebbe giustificato solo a seguito dell’esito positivo dell’esame condotto con le apparecchiature mobili al momento dello stop stradale.
Ciò che giustifica l’invito (che se rifiutato determina il reato) a essere accompagnato presso una struttura autorizzata a effettuare tali esami nell’ambito della circolazione stradale, non è solo la riscontrata positività per mezzo delle dotazioni portatili della polizia, ma anche l’esame ictu oculi che gli agenti fanno del comportamento della persona fermata.
Così la Cassazione penale - con la sentenza n. 47325/2024 - ha respinto il ricorso che sosteneva appunto l’irrilevanza del rifiuto del conducente del veicolo stradale di essere accompagnato in ospedale, per i prelievi di liquidi e reperti delle mucose, quando la richiesta proveniente dagli agenti di polizia non sia stata preceduta dalla rilevazione delle sostanze stupefacenti tramite gli apparecchi di cui sono solitamente dotate le pattuglie che controllano la sicurezza stradale. Sosteneva, infatti, il ricorrente che solo a seguito di un esito positivo di questo primo step di esami la polizia avrebbe potuto richiedergli di lasciarsi condurre in una struttura sanitaria autorizzata a svolgere esami più approfonditi sullo stato di alterazione o meno.
Ciò è però smentito dalle norme del Codice della strada e dall’interpretazione giurisprudenziale in base alle quali nono solo l’esito positivo dei test effettuati con apparecchi portatili, ma anche il rilievo immediato delle stesse forze di polizia sullo stato del conducente giustifica la richiesta di approfondire tramite esami di laboratorio il sospetto di essere al cospetto di persona colta nell’atto di guidare sotto l’influenza di stupefacenti.
In effetti, il ricorrente aveva sostenuto di essere affetto da balbuzie e da zoppia e per tale motivo aveva manifestato difficoltà a esprimersi e a deambulare. La Cassazione respinge il motivo in quanto tocca accertamenti di merito che il ricorrente avrebbe dovuto sollevare in appello e non per la prima volta in sede di legittimità.