Scatta il rifiuto di atti d’uffico solo per inerzia in rapporto a un atto dovuto
Non è configurabile il reato di rifiuto di atti d'ufficio in assenza di un dovere cogente di adottarli. A maggior ragione non è imputabile di avere omesso l'adozione di un atto amministrativo il soggetto che non ne abbia la competenza. Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 3799/2017, depositata ieri, ha specificato che non integra la fattispecie del rifiuto penalmente rilevante ai sensi del comma 1 dell'articolo 328 del Codice penale, la condotta del soggetto competente ad adottare l'atto se lo omette quando avrebbe potuto essere compiuto soltanto in base a una complessiva valutazione dell'azione amministrativa fondata sulle migliori prassi o in applicazione del principio di precauzione.
La vicenda - Nel caso specifico al centro della vicenda penale c'erano le concessioni per l'installazione di strutture balneari sull'arenile napoletano prospiciente le ex aree industriali di Bagnoli. In conseguenza, veniva imputato, inizialmente per abuso d'ufficio e poi per rifiuto di atti d'ufficio, l'assessore all'ambiente del Comune di Napoli perchè non aveva ostacolato le concessioni e anzi aveva dato parere favorevole al rilascio da parte del soggetto competente. Inoltre, era l'assessore era stato accusato di non aver emanato ordinanze di limitazione della balneazione e dell'utilizzo delle spiagge dal 2003 al 2005, anno in cui venivano effettivamente adottati provvedimenti di divieto da parte dell'amministrazione di Napoli.
L'insussistenza del reato - Non spettava all'assessore comunale all'ambiente, ma all'Autorità portuale il rilascio delle concessioni contestate. Ciò da solo dice la Cassazione, è sufficiente a escludere l'imputabilità dell'assessore la cui condotta, cioè non aver ostacolato l'azione di altro soggetto amministrativo competente, poteva al limite configurare un abuso d'ufficio, ma non il rifiuto che scatta solo quando «l'atto doveva essere compiuto ed è stato, invece, omesso».
L'urgenza sostanziale - La Cassazione ha dato seguito agli argomenti della difesa che contestavano la doverosità di un atto da parte dell'assessore comunale volto a impedire il rilascio delle concessioni in un'area nota per il rischio di inquinamento, ma non ancora valorizzato da studi. In generale poi l'individuazione dei tratti di costa non balneabili spetta in prima battuta alla Regione individuarli e successivamente al Comune tracciarne la delimitazione concreta. Al tempo dei fatti contestati le risultanze scientifiche sull'inquinamento dei siti oggetto di bonifica non erano ancora state acquisite da Regione e Comune. E, tale situazione non poteva quindi lasciar configurare la colpevole inerzia silente dell'assessore comunale all'ambiente di fronte a un'urgenza sostanziale che impone l'adozione immediata di atti del proprio ufficio. Tra l'altro sanzionabile quando a causa dell'assenza dell'atto si siano determinati eventi dannosi.
Principio Ue di precauzione - I giudici avevano individuato anche nel principio Ue di precauzione ambientale l'insorgenza dell'obbligo di adottare misure amministrative ad hoc. Ma se la Cassazione, in queste attività di prevenzione contro il concretarsi di rischi per la popolazione, vede sicuramente una declinazione del principio di buon andamento dell'amministrazione non intravede, invece, la diretta spia di un reato, semmai un indizio.
Corte di Cassazione – Sezione VI – Sentenza 25 gennaio 2017 n. 3799
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di Giulio M. Salerno - Professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Macerata