Professione e Mercato

Scuole Forensi per praticanti avvocati, bocciatura da impugnare al Tar

Il Cnf, sentenza n. 257/2023, chiarisce di avere giurisdizione sul rilascio del certificato di compiuto tirocinio ma non sugli atti prodromici

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di Francesco Machina Grifeo

La “bocciatura” all’esame finale della Scuola Forense, divenuta obbligatoria per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione forense, deve essere impugnata davanti al Tar e non al Consiglio nazionale forense. Rientrano invece nella giurisdizione del Cnf le controversie sul rilascio del certificato di compiuto tirocinio, fermo restando che il Consiglio non può annullare il diniego di compiuta pratica del COA a sua volta fondato sulla valutazione della Scuola Forense. Lo ha chiarito il Cnf, sentenza n. 257 del 24 novembre.

Nella decisione si ricorda infatti che ai fini dell’ammissione, oltre al regolare svolgimento del tirocinio professionale, i praticanti avvocati iscritti al Registro a partire dal 1° aprile 2022 devono seguire con profitto un corso obbligatorio di durata minima non inferiore a 160 ore da svolgersi nei 18 mesi di tirocinio. I corsi sono tenuti dai Consigli dell’Ordine (anche tramite le Scuole Forensi) e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, i cui contenuti – al fine di garantire l’omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale – devono essere strutturati con libera determinazione ma tenendo conto delle linee g uida fornite dal Consiglio Nazionale Forense.

Inoltre, la partecipazione positiva ai corsi obbligatori per praticanti avvocati implica la frequenza di almeno l’80% delle lezioni ed il superamento di due verifiche intermedie, che consentono di accedere ad una verifica finale, il cui mancato superamento impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio da parte del COA e richiede la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

Venendo al merito della questione, prosegue la decisione, se è vero che le Scuole Forensi non hanno autonoma personalità giuridica e sono direttamente riferibili ai Consigli dell’Ordine, tuttavia, in tema di corsi obbligatori per i praticanti avvocati, l’impugnazione della valutazione dell’esame finale effettuata dalle Scuole Forensi rientra nella giurisdizione del Tar e non del Cnf. Invece, come detto, le controversie aventi ad oggetto il rilascio o il diniego del certificato di compiuto tirocinio spettano alla giurisdizione speciale esclusiva del Consiglio Nazionale Forense. “Non vi è dubbio - si legge - che la giurisdizione di questo Consiglio sussista con riferimento al diniego del certificato di compiuta pratica. Nella materia della tenuta dell’Albo e dei relativi Registri, infatti, il Consiglio Nazionale Forense ha giurisdizione generalizzata”.

Il Cnf dunque non può annullare il (doveroso) diniego di compiuta pratica del COA che sia fondato sulla valutazione della Scuola Forense di mancato superamento dell’esame finale del corso obbligatorio per praticanti.

Ma il rilevato difetto di giurisdizione sugli atti della Scuola Forense non impedisce al giudice naturale di eventualmente disapplicare il provvedimento amministrativo illegittimo che costituisca il presupposto dell’atto impugnato sul quale lo stesso giudice naturale ha giurisdizione esclusiva.

Tuttavia anche la richiesta tutela cautelare è stata presentata in carenza dei presupposti mancando l’invocata d’urgenza. Infatti, il provvedimento anticipatorio della sentenza richiesto dalla ricorrente — e cioè il rilascio del certificato di compiuta pratica, “al fine di consentire alla ricorrente di perfezionare la propria domanda di iscrizione all’esame per la sessione 2023/2024” - non avrebbe alcuna utilità dal momento che la data ultima per la presentazione della domanda di iscrizione è spirato l’11 novembre 2023, successivamente dunque alla proposizione del ricorso. Difetta, pertanto, l’attualità del pregiudizio che giustificherebbe l’ammissibilità del provvedimento richiesto. “L’atto lesivo - cioè il mancato rilascio del Certificato - ha difatti esaurito i suoi effetti negativi senza che il provvedimento del giudice possa rimediarvi”.

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