Se condomino fa lavori di sua iniziativa deve dimostrare l'urgenza e l'indifferibilità
Il tribunale ha respinto il decreto ingiuntivo del giudice di pace in quanto mancavano le prove dell'urgenza dei lavori
Il condomino non può procedere di sua iniziativa a effettuare i lavori che interessano parte dell'edificio, a meno che non dimostri la gravità della situazione e l'indifferibilità della manutenzione. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 11463/21. Con ricorso monitorio proposto davanti al giudice di pace di Lucera, un soggetto ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo a carico di un condomino per il pagamento di circa 800 euro a titolo di rimborso pro quota delle spese anticipate per la manutenzione straordinaria del tetto di copertura di un edificio condominiale ubicato nella città di Lucera. La richiesta si fondava sulle seguenti deduzioni: aver integralmente anticipato le spese per i lavori di rifacimento del tetto dello stabile, divenuti necessari a seguito di infiltrazioni di acque piovane all'interno del proprio appartamento sito all'ultimo piano dell'edificio, infiltrazioni dovute al cattivo stato di manutenzione del tetto e delle grondaie. A sostegno della domanda, l'attore aveva prodotto le fatture emesse dall'impresa esecutrice, la documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese in funzione dell'utilità comune. Il tribunale di Foggia accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace. Secondo il tribunale, infatti, il creditore opposto non aveva fornito adeguata prova dell'urgenza dei lavori eseguiti per la conservazione della cosa comune ex articolo 1134 del Cc. Le foto prodotte, inoltre, in copia fotostatica nel fascicolo di parte non erano affatto nitide per riscontrare fenomeni di infiltrazione. Nella vicenda, poi, erano stati ascoltati due testimoni che avevano confermato di aver eseguito - su incarico dell'appellante - i lavori di rifacimento del tetto e delle grondaie che si presentavano in cattive condizioni di manutenzione, ma nulla di preciso erano stati in grado di riferire circa la portata dei fenomeni infiltrativi riscontrati nell'appartamento del committente. Nella fattispecie non era in contestazione la necessità dei lavori ma la loro urgenza. La Cassazione enuncia il principio di diritto secondo cui: "Nella comunione ordinaria a norma degli articoli 1110 e 1134 Cc il partecipante che, in caso di trascuratezza degli altri compartecipanti o dell'amministratore abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, può ottenere il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità e l'urgenza dei lavori".