Se l’avvio è tardivo mediazione improcedibile
Il termine per l’avvio del procedimento di mediazione obbligatoria non ha natura perentoria e la condizione di procedibilità si considera avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore. Pertanto, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile quando il mancato esperimento della mediazione è dipeso dalla colpevole inerzia della parte che ha presentato l’istanza pochi giorni prima dell’udienza di rinvio. Sono le conclusioni della sentenza del 20 maggio 2019 della Corte d’appello di Milano (presidente Bonaretti, relatore Giani), che torna a pronunciarsi sulla controversa questione di diritto circa la natura del termine per l’avvio della mediazione.
Il caso concreto
Il giudizio di primo grado era stato definito con la sentenza n. 948 del 7 giugno 2017 del Tribunale di Pavia che aveva dichiarato improcedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo in quanto la parte opponente aveva depositato con colpevole ritardo la domanda di mediazione, solo quattro giorni prima dell’udienza fissata dal giudice per consentire alle parti l’esperimento del procedimento, con ciò pregiudicandolo. Precisava il primo giudice che qualora il deposito della domanda avvenga a ridosso dell’udienza, viene precluso all’organismo di convocare le parti e consentire che gli incontri possano svolgersi effettivamente. L’impugnazione in appello da parte dei fideiussori mira a far valere la qualificazione del termine come ordinatorio e non perentorio al fine di scardinare la declaratoria di improcedibilità del giudizio di opposizione.
Sul punto, la Corte precisa che la qualificazione del termine come ordinatorio non è decisiva nella fattispecie oggetto del giudizio e, quindi, conferma la sentenza di prime cure proprio per il mancato esperimento della procedura mediativa.
I giudici d’appello infatti ribadiscono che «la natura ordinatoria del termine – secondo l’orientamento condiviso anche da questa Corte - è compatibile con la declaratoria d’improcedibilità nei casi, come quello di specie, di mancato effettivo esperimento della mediazione entro la data dell’udienza fissata per tale scopo. Infatti, pur ritenendo che, in considerazione della natura ordinatoria del termine, la domanda di mediazione possa essere presentata oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice, è comunque necessario, per l’avveramento della condizione di procedibilità, che il primo incontro dinanzi al mediatore avvenga entro l’udienza di rinvio, fissata proprio per la verifica dell’effettivo esperimento della mediazione, a cui è subordinata la procedibilità dell’azione».
La giurisprudenza precedente
La querelle sulla natura del termine di avvio della mediazione obbligatoria stenta a trovare composizione in giurisprudenza e le conseguenze appaiono particolarmente rilevanti proprio nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (considerato che tuttora non è pacifica la individuazione del soggetto onerato: Cassazione 24629/15 e 18741/19).
Peraltro, occorre ricordare che Corte meneghina si era già espressa sul tema con sentenza del 24 maggio 2017 prendendo le distanze dalla tesi della perentorietà del termine sostenuta da alcuni Tribunali (Firenze, del 9 giugno 2015, e Napoli Nord, il 14 marzo 2016) e chiarendo che la natura ordinatoria del termine - nel caso del corretto esperimento della mediazione - non può incidere sulla procedibilità della domanda; inoltre sulla scia di alcune pronunce di primo grado aveva precisato che il termine non ha natura processuale, ma sostanziale (Tribunale Firenze, 17 giugno 2015; Tribunale Roma, 14 luglio 2016; Tribunale Milano, 27 settembre 2016; Tribunale Taranto, 27 febbraio 2017).
Corte d'appello di Milano, sentenza del 20 maggio 2019