Immobili

Se la sopraelevazione aggrava l'instabilità statica del condominio, va ristorato il danno

Lo precisa il tribunale di Catanzaro con la sentenza 1279/2022

di Fulvio Pironti

Premesso che l'articolo 1127 c.c. subordina il diritto di sopraelevazione del proprietario dell'ultimo piano alle condizioni statiche dell'edificio, va accolta la domanda risarcitoria condannando in solido il condomino e il progettista al ristoro del danno derivante dall'aggravio della instabilità statica del fabbricato. E' l'interessante principio reso dal Tribunale di Catanzaro con sentenza numero 1279 pubblicata l'8 settembre 2022.

Il caso
I proprietari di un immobile si dolevano della sopraelevazione realizzata sul lastrico solare da una condomina. Deducevano che l'opera era illegittima perché edificata su area comune ed aveva procurato danni all'edificio. Le fessurazioni presenti nelle mura rappresentavano il sintomo di un problema statico. Chiedevano la condanna a risarcire i danni per le lesioni strutturali e il pagamento dell'indennità per aver edificato su spazio comune.
La convenuta avversava la domanda evidenziando che il lastrico solare era di sua esclusiva proprietà. Chiedeva la chiamata in manleva del progettista e direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice. Questi ultimi si costituivano dichiarandosi estranei ad ogni responsabilità.

La decisione
Il decidente premette che fra le parti comuni dell'edificio rientra il lastrico solare e soggiunge che spetta al condomino che si afferma proprietario offrire la prova del titolo contrario. La convenuta ha prodotto il rogito dal quale emerge che era divenuta proprietaria esclusiva del lastrico solare.
Si sofferma sull'articolo 1127 c.c. il quale concede il diritto al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio di sopraelevare. Esso sancisce l'obbligo di corrispondere ai condòmini una indennità pari al valore odierno dell'area da occuparsi con la nuova costruzione. Tuttavia, osserva che essendo la convenuta proprietaria del lastrico solare, nessuna indennità va riconosciuta ai condòmini per la eseguita sopraelevazione.
Riguardo al diritto di sopraelevare, il richiamato disposto ribadisce che la sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dello stabile non lo consentono. La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato la presenza di diffuse lesioni sulle mura perimetrali, chiaro segnale di sofferenza strutturale in termini di resistenza e stabilità, riconducendole alle maggiori sollecitazioni provenienti dal piano sopraelevato. Dalle indagini peritali condotte e condivise dal tribunale catanzarese è emerso che le condizioni statiche dell'edificio non permettevano la sopraelevazione di nuove fabbriche.
In ordine ai paventati profili di responsabilità del progettista e direttore dei lavori, terzo chiamato in causa, la giurisprudenza imputa la responsabilità per colpa grave qualora abbia redatto un progetto di sopraelevazione omettendo di indagare sulle strutture di fondazione e dell'originario progetto dell'edificio. A parere del giudicante, il progettista-direttore dei lavori designato dalla convenuta avrebbe dovuto verificare le condizioni statiche dell'edificio prima di realizzare la sopraelevazione, tanto più che le stesse sono categoricamente imposte dall'articolo 1127 c.c. e ritenute essenziali per legittimare l'opera.
In conseguenza, ha ascritto al tecnico la responsabilità per i danni reclamati dagli attori in quanto la convenuta si era affidata al suo studio per la progettazione e fattibilità della sopraelevazione commissionandogli le necessarie indagini (calcoli strutturali, geologica, geotecnica e sismica). Al contrario, nessuna responsabilità può imputarsi all'impresa esecutrice poiché nessuna contestazione è emersa riguardo alla esecuzione dell'opera. In definitiva, il tribunale ha accolto la domanda risarcitoria condannando in solido la condomina e il progettista al ristoro del danno subito per aver aggravato l'instabilità statica del complessivo edificio.

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